Cassazione Civile, Ordinanza n. 22818/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale, con conseguente allontanamento, emesso nei confronti di uno straniero che era stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e che, secondo la ricostruzione del giudice di pace, risultava privo di valida autorizzazione al soggiorno. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo legittime anche la revoca del permesso di soggiorno per turismo, il trattenimento del passaporto e il rimpatrio, valorizzando il pericolo di fuga e la mancanza di documenti, alloggio e garanzie finanziarie. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo: il giudice di pace non avrebbe considerato una successiva sentenza del Tribunale di Perugia che lo aveva assolto dal reato contestato per mancanza di prove. La Prefettura intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto integralmente o almeno nella parte rilevante il contenuto della sentenza assolutoria, non aveva indicato le deduzioni svolte in merito nei gradi di merito e non aveva precisato in quale fase del giudizio dinanzi al giudice di pace quel documento fosse stato prodotto, né se fosse passato in giudicato. La sola trascrizione di un frammento della motivazione della sentenza penale non era sufficiente a identificarla con certezza né a dimostrarne la decisività nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha resistito.
Norme richiamate
art. 13, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal giudice di merito per fondare il pericolo di fuga e la conseguente legittimità dell’espulsione e delle misure accessorie, in assenza di partenza volontaria
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
ex art. 14, c.1 bis, d.l. n. 286/98
richiamato per giustificare il trattenimento del passaporto e gli obblighi connessi alla posizione dello straniero
richiamato in via implicita dalla regola sull’onere di allegazione e prova della decisività del documento, nel quadro del principio di autosufficienza del ricorso
richiamato in via implicita dal motivo di ricorso formulato come omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di documenti o di una sentenza prodotta in giudizio, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza trascrivendo il contenuto rilevante del documento e indicando specificamente le deduzioni svolte nei precedenti gradi di merito.
- La mera produzione o il richiamo generico di un documento non basta: è necessario precisare anche in quale fase processuale esso sia stato depositato, così da consentirne la localizzazione e il controllo di decisività.
- Quando si invoca una decisione penale favorevole, occorre riprodurne in modo puntuale il contenuto utile e dimostrare la sua effettiva pertinenza rispetto alla questione decisa nel giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo.
- La trascrizione parziale di un frammento motivazionale non consente, da sola, di identificare con certezza il provvedimento richiamato né di fondare il sindacato di legittimità sull’omesso esame del fatto decisivo.
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