Cassazione Civile, Ordinanza n. 24608/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso dopo il diniego del permesso di soggiorno da parte della Questura. Il ricorrente deduceva, in cassazione, quattro motivi: con il primo, la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che pendeva un giudizio davanti al Tribunale di Lecce relativo all'impugnazione della decisione della Commissione territoriale, oltre alla violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per istruttoria incompleta e dell'art. 19, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998 per il diritto al ricongiungimento familiare; con il secondo contestava il parere del Questore contrario al rilascio del permesso di soggiorno, fondato sull'assenza di contratto di lavoro, di corsi di italiano, di legami familiari stabili e di patologie rilevanti; con il terzo e il quarto motivo lamentava la violazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, assumendo che il giudice non avesse riconosciuto la protezione speciale nonostante le sue condizioni di vita, il rischio in caso di rimpatrio e la dedotta integrazione lavorativa, anche per effetto di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in Martina Franca. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata chiarezza e autosufficienza sulla concreta pendenza del giudizio che avrebbe integrato il ne bis in idem; ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi, perché generici e non pertinenti rispetto alla ratio della decisione impugnata, che aveva escluso legami familiari o forme di integrazione sociale-lavorativa rilevanti ai fini dell'annullamento del decreto. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle deduzioni fondate su documenti prodotti solo in cassazione, senza adeguata allegazione della loro produzione nel giudizio di merito e senza chiarimento circa la loro formazione temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo non ricostruiva in modo autosufficiente il presupposto fattuale della dedotta violazione del ne bis in idem, confondendo il precedente decreto espulsivo revocato dal GIP con un diverso giudizio davanti al Tribunale di Lecce. Ha poi ritenuto inammissibili gli ulteriori motivi perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, imperniata sull'assenza di relazioni familiari in Italia e di un'apprezzabile integrazione sociale e lavorativa. Le doglianze basate su documenti relativi al preteso rapporto di lavoro sono state ritenute inammissibili anche perché introdotte solo in cassazione e non correttamente riportate nel perimetro del giudizio di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata attività difensiva dell'Avvocatura dello Stato; è stata inoltre rilevata l'esenzione dal contributo unificato.
Norme richiamate
La censura era incentrata su una pretesa incompletezza dell'istruttoria e della motivazione amministrativa; la Corte non ne ha esaminato il merito, ritenendo il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e di specifica correlazione con la decisione impugnata.
art. 19, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente a sostegno del dedotto diritto al ricongiungimento familiare e dei limiti all'espulsione; la Corte ha rilevato che la doglianza era generica e non confrontata con l'accertata assenza di legami familiari in Italia.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Invocato per sostenere il divieto di rimpatrio e il diritto alla protezione speciale; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure poiché fondate su elementi non adeguatamente introdotti nel giudizio di merito e comunque non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha richiamato il principio per cui, quando si fa riferimento a documenti in cassazione, occorre allegare che essi siano stati prodotti nel giudizio di merito; in mancanza, la deduzione è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce la violazione del ne bis in idem deve indicare in modo chiaro e autosufficiente il procedimento asseritamente pendente o il precedente provvedimento rilevante, altrimenti la censura è inammissibile.
- Le censure rivolte contro una sentenza sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre allegazioni generiche o fattispecie non decisive ai fini della decisione.
- In cassazione non possono essere valorizzati documenti nuovi o comunque non adeguatamente ricondotti al fascicolo di merito; la parte che li richiama deve specificarne la previa produzione nel giudizio precedente, altrimenti la deduzione è inammissibile.
- Ai fini della protezione speciale o delle limitazioni all'espulsione, non è sufficiente allegare in astratto un percorso di integrazione: occorre che gli elementi fattuali siano specificamente dedotti e coerenti con gli accertamenti compiuti nel giudizio di merito.
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