Cassazione Civile, Ordinanza n. 11877/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica. L’ingiunta proponeva opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 75 c.p.c. per asserita erronea attribuzione della legittimazione passiva sia alla persona fisica sia alla società; 2) violazione degli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c. per avere i giudici di merito ritenuto provata la manomissione del contatore e imputato alla società consumi elettrici verosimilmente effettuati; 3) violazione degli artt. 2729 c.c. e 2679 c.c. per avere quantificato il dovuto sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti. La Corte di cassazione, tuttavia, non esamina il merito delle censure e rileva che il ricorso è improcedibile perché la sentenza impugnata risultava notificata, ma non era stata prodotta la relata di notifica; inoltre rileva, in via autonoma, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per carenza di esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c., non essendo indicati il titolo del credito, la causa petendi dell’opposizione, la motivazione della sentenza di primo grado e i motivi di appello.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione, perché la parte ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata senza depositarne la relata, e la notificazione del ricorso risultava oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Aggiunge che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa. Condanna la ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della legittimazione passiva; la Corte non entra nel merito della censura perché definisce il ricorso improcedibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa responsabilità per la manomissione del contatore e l’imputazione dei consumi.
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla prova per presunzioni gravi, precise e concordanti.
Richiamato nel terzo motivo; nel testo trascritto è menzionato come disposizione violata dalla sentenza impugnata.
Impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata.
È applicabile estensivamente per consentire il deposito separato della copia con relata, ma solo entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c.
Il ricorso sarebbe comunque inammissibile se manca l’esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione allega o ammette la notificazione della sentenza impugnata, deve depositarne la copia con la relata di notificazione entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.; in difetto il ricorso è improcedibile.
- La mancata contestazione della tempestività da parte del controricorrente, o la presenza della relata in altri fascicoli, non sana il difetto di deposito imposto dall’art. 369 c.p.c.
- Il deposito successivo della relata è utile solo se effettuato nei limiti temporali e processuali consentiti dall’art. 372 c.p.c., applicato in via estensiva.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e dell’iter processuale; la sua omissione determina inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile o inammissibile dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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