Cassazione Penale, Sentenza n. 11068/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida: il GIP aveva dato per sussistenti le circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) nonostante tali circostanze non fossero contestate nel capo di imputazione né emergessero dagli atti processuali; inoltre la motivazione conteneva inesattezze sulla dinamica (riferimento alla mancata cintura) in contrasto con le risultanze (vittima pedone investita fuori dalle strisce). Si contestava dunque l'applicazione della revoca in assenza di adeguata contestazione e motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria. Ha affermato che le sanzioni amministrative accessorie hanno natura autonoma rispetto alla pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pertanto il giudice deve applicarle e motivarle autonomamente. Alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 88/2019) e della normativa del Codice della Strada, qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis il giudice può adottare la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente; se sceglie invece la revoca deve motivare puntualmente, sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. Strada. Nel caso di specie il GIP aveva applicato la revoca dando per sussistenti aggravanti non contestate né provate: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato al Tribunale di Torino perché riconsideri e motivi la scelta tra revoca e sospensione.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte rileva però che le sanzioni amministrative accessorie restano autonome rispetto all'accordo ex art. 444 e devono essere applicate e motivate dal giudice indipendentemente dalla volontà delle parti.
Prevede il delitto di omicidio stradale e indica, nei commi 2 e 3, circostanze aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti) che incidono anche sulla scelta della sanzione amministrativa accessoria (revoca vs sospensione).
art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida
Testo normativo che dispone la revoca in caso di condanna per omicidio stradale; la Corte costituzionale e la giurisprudenza hanno però chiarito che, quando non ricorrano le aggravanti di cui ai commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis, il giudice può applicare alternativamente la sospensione e, se sceglie la revoca, deve fornire motivazione puntuale in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento al quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 C.d.S., consentendo al giudice, in assenza delle aggravanti dei commi 2 e 3, di applicare la sospensione in alternativa alla revoca e imponendo adeguata motivazione se si opta per la revoca.
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Individua i parametri che il giudice deve considerare per la determinazione delle sanzioni accessorie (es. gravità del fatto, condotte precedenti, caratteristiche personali), parametri che la Corte richiede siano richiamati e valutati puntualmente se il giudice opta per la revoca anziché la sospensione.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del ricorrente per vizio di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce limiti al ricorso per cassazione avverso accordo sulla pena; la Corte ha precisato che tali limiti non ostano all'impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 2, quando si contestano la motivazione o l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, che sono autonome rispetto all'accordo.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019 e Sez. 4 n. 29179 del 23/05/2018)
Costante orientamento secondo cui le sanzioni amministrative accessorie hanno natura autonoma rispetto alla pena e all'accordo di cui all'art. 444 c.p.p., dovendo il giudice applicarle e motivarle indipendentemente dalla volontà delle parti.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. revoca o sospensione della patente) sono autonome rispetto all'accordo di applicazione della pena (patteggiamento): il giudice deve applicarle e motivare la scelta in via autonoma
- Se nel capo di imputazione e negli atti non sono contestate né emergono circostanze aggravanti (es. guida in stato d'ebbrezza o sotto stupefacenti), il giudice può preferire la sanzione meno afflittiva (sospensione). Se opta per la revoca deve motivare puntualmente la scelta richiamando i parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile per vizio di motivazione relativo alla sanzione amministrativa accessoria anche quando la pena è stata concordata tra le parti, in quanto i limiti dell'art. 448 c.p.p. non si estendono alla motivazione sulle sanzioni accessorie
- Per la difesa: impugnare la revoca è efficace se mancano contestazione o prova delle aggravanti o se la motivazione del giudice è insufficiente; chiedere in alternativa la sospensione motivata in base ai parametri di legge
- Per il giudice e l'accusa: se si intende ottenere la revoca è opportuno che le circostanze aggravanti siano specificamente contestate e documentate nel capo di imputazione e nelle risultanze processuali, o comunque che la decisione di revoca sia motivata secondo i criteri di legge
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