Cassazione Civile, Ordinanza n. 23623/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di trasferimento d'azienda e di successive procedure di amministrazione straordinaria. La lavoratrice aveva prestato attività prima alle dipendenze di una società e poi, dopo il trasferimento/affitto d'azienda, alle dipendenze di altra società. In sede di conciliazione aveva rinunciato alla solidarietà ex art. 2112 c.c. nei confronti dell'affittuaria/cessionaria, in attuazione di un accordo stipulato nell'ambito della procedura. Successivamente entrambe le società coinvolte erano state ammesse ad amministrazione straordinaria e i crediti della lavoratrice per ultime tre mensilità, TFR e quote di TFR non versate al fondo di previdenza complementare erano stati ammessi al passivo. La domanda alla base del ricorso mirava a ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento di tali somme. La Corte d'appello aveva però negato il diritto all'intervento del Fondo, ritenendo decisivo che il rapporto di lavoro fosse proseguito con la cessionaria e che l'insolvenza riguardasse un soggetto non più datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione delle norme sul Fondo di garanzia e sull'art. 2112 c.c., sostenendo che in amministrazione straordinaria la deroga alla responsabilità solidale del cessionario fosse legittima e che il TFR fosse esigibile già al trasferimento; 2) violazione dell'art. 47 l. n. 428/1990, per non avere la Corte d'appello riconosciuto efficacia all'accordo sindacale che poneva i debiti di lavoro a carico della cedente; 3) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 80/1992, per aver escluso la copertura del Fondo anche rispetto alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, che la ricorrente assumeva dovute e recuperabili tramite il Fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di cessione d'azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, il successivo fallimento/amministrazione straordinaria del cedente non determina il diritto all'intervento del Fondo di garanzia per ultime tre mensilità e TFR maturati presso il cedente, perché il Fondo copre solo i crediti del lavoratore verso il datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto e che sia insolvente. La Corte ha inoltre escluso che l'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 possa incidere sul rapporto previdenziale e sulla disciplina imperativa del Fondo, trattandosi di pattuizione non opponibile all'INPS. Quanto alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, la Corte ha ribadito che il Fondo non interviene quando manca il presupposto legale della cessazione del rapporto con un datore di lavoro assoggettato alle procedure previste dal d.lgs. n. 80/1992, essendo invece il credito, in caso di mancato versamento, di natura retributiva nei confronti del datore cessionario. Le spese sono state compensate per la recente consolidazione della giurisprudenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La solidarietà del cessionario nei debiti di lavoro resta rilevante nei rapporti civilistici tra datore e lavoratore, ma non può estendere di per sé l'obbligo del Fondo di garanzia; l'accordo sindacale che deroga alla solidarietà non incide sulla disciplina previdenziale, che è autonoma e imperativa.
art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428
L'accordo sindacale concluso in sede di trasferimento d'azienda può regolare i rapporti tra le parti del trasferimento, ma non è opponibile all'INPS e non modifica i presupposti legali dell'intervento del Fondo di garanzia.
art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297
Le condizioni di intervento del Fondo per ultime tre mensilità e TFR sono tassative e richiedono che sia insolvente il datore di lavoro che era tale al momento della cessazione del rapporto; il Fondo non può essere impiegato fuori dalla sua finalità istituzionale.
art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80
L'intervento del Fondo per crediti collegati al TFR destinato alla previdenza complementare presuppone la ricorrenza delle condizioni legali previste dalla disciplina speciale; se il rapporto prosegue con il cessionario e manca il presupposto soggettivo della procedura, il Fondo non è tenuto al pagamento.
art. 368, comma 4, lettera d), del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
La norma, qualificata come innovativa, ha introdotto in ipotesi circoscritte l'esigibilità immediata del TFR nei confronti del cedente, ma è inapplicabile ratione temporis alla vicenda esaminata.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'intervento del Fondo di garanzia INPS per ultime retribuzioni e TFR è subordinato a presupposti tassativi: deve essere insolvente il datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro; non basta che sia insolvente un ex datore rispetto al quale il rapporto sia già proseguito con altro soggetto.
- Nei trasferimenti d'azienda con prosecuzione del rapporto presso il cessionario, la successiva insolvenza del cedente non abilita automaticamente il lavoratore a rivolgersi al Fondo di garanzia per crediti maturati alle sue dipendenze, perché manca il necessario nesso tra insolvenza del datore e cessazione del rapporto con quel datore.
- Gli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990, anche se autorizzano deroghe alla responsabilità solidale ex art. 2112 c.c., sono irrilevanti ai fini dell'obbligazione pubblica dell'INPS, che resta disciplinata da norme imperative e non è derogabile da pattuizioni private.
- Il TFR matura progressivamente ma diviene esigibile solo alla cessazione definitiva del rapporto; se il rapporto prosegue con il cessionario, non sussiste il presupposto per attivare il Fondo di garanzia per il TFR maturato presso il cedente.
- Le quote di TFR destinate alla previdenza complementare, se non versate dal datore di lavoro, riacquistano natura di credito verso il datore che non ha adempiuto; nel caso di trasferimento d'azienda, tale debito segue la disciplina dell'art. 2112 c.c. e non si converte automaticamente in obbligazione del Fondo di garanzia in assenza dei presupposti legali specifici.
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