Cassazione Civile, Ordinanza n. 27068/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società cedente aveva svolto per conto del Comune un servizio di gestione, accertamento e riscossione di tributi locali e aveva emesso fatture per le prestazioni. La cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 177.399,15 di capitale, oltre interessi. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 253/21, revocò il decreto, ritenendo che nulla fosse dovuto in ragione della compensazione eccepita dal Comune e dei pagamenti eseguiti anche in corso di causa. In appello, la Corte di Torino condannò il Comune al pagamento di € 5.553,58 e € 2.776,65 per due fatture, oltre interessi di mora e anatocistici; riconobbe inoltre interessi di mora su € 114.876,33 fino al 24 settembre 2019, con i criteri di calcolo precisati per le fatture del 2016, e € 726,60 oltre interessi anatocistici. La Corte d’appello riconobbe la compensazione tra i crediti ceduti e il controcredito comunale di € 56.883,87, previsto dall’art. 23 del contratto di concessione del 5 aprile 2016 quale indennizzo per il pregiudizio economico patito durante la precedente gestione del servizio. Ritenne applicabile l’art. 56 l.fall. perché entrambi i crediti traevano titolo da un accordo anteriore all’apertura, il 20 maggio 2016, dell’amministrazione straordinaria della cedente, e osservò che il credito era azionato da una società cessionaria in bonis. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 56 l.fall., 1248 c.c. e 106, comma 13, d.lgs. 50/2016: sosteneva che il proprio credito derivasse da prestazioni successive all’apertura della procedura concorsuale, mentre il controcredito del Comune fosse anteriore, sicché mancava la coesistenza dei crediti richiesta per la compensazione e il Comune avrebbe dovuto insinuarsi al passivo. Con il secondo motivo, deducendo anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentava l’omesso esame di atti e documenti che, a suo avviso, dimostravano la necessità che entrambi i crediti fossero sorti prima della procedura. Con il terzo motivo censurava la valutazione dei pagamenti relativi alle fatture n. 5/17 e n. 613/17: affermava che restavano insoluti, rispettivamente, € 43,35 e € 42,02 e che i mandati prodotti dal Comune non erano quietanzati né attestavano l’effettiva comunicazione del mandato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. I primi due, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.: la decisione d’appello è conforme all’orientamento secondo cui, ai fini dell’art. 56 l.fall., rileva l’anteriorità alla procedura del fatto genetico della situazione estintiva, non il momento in cui si produce l’effetto compensativo. Nel caso concreto entrambi i crediti trovavano titolo nel contratto di concessione del 5 aprile 2016, anteriore all’apertura della procedura del 20 maggio 2016. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello aveva esaminato la documentazione sui pagamenti e la censura sollecitava una diversa valutazione delle prove, non consentita in cassazione. La Corte ha precisato che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di contestare il mero esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito e che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non se si critica la valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini dell'applicazione dell'art. 56 l.fall. è necessaria l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, di conseguenza le esigenze poste a base della norma in parola, volta a sottrarre il creditore in bonis alla falcidia fallimentare evitandogli la partecipazione al concorso e consentendogli, per l'effetto, di sottrarsi all'iniquità dell'integrale pagamento del proprio debito a fronte della soddisfazione delle sue ragioni in moneta fallimentare, giustificano l'ammissibilità nel fallimento non solo della compensazione legale, ma anche di quella giudiziale, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.
Ai fini della compensazione concorsuale, è decisiva l’anteriorità alla procedura del fatto genetico della situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte, non il momento in cui la compensazione produce effetto. Il principio si applica anche alla compensazione giudiziale, purché ricorrano da entrambi i lati e al momento della pronuncia i requisiti dell’art. 1243 c.c.
Secondo l’orientamento di questa Corte, ai fini dell'applicazione dell'art. 56 l.fall. è necessaria l'anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, di conseguenza le esigenze poste a base della norma in parola, volta a sottrarre il creditore in bonis alla falcidia fallimentare evitandogli la partecipazione al concorso e consentendogli, per l'effetto, di sottrarsi all'iniquità dell'integrale pagamento del proprio debito a fronte della soddisfazione delle sue ragioni in moneta fallimentare, giustificano l'ammissibilità nel fallimento non solo della compensazione legale, ma anche di quella giudiziale, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.
Perché operi la compensazione giudiziale nel contesto considerato, i requisiti previsti dall’art. 1243 c.c. devono sussistere per entrambe le contrapposte ragioni di credito e al momento della pronuncia.
I motivi da esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente connessi, sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., avendo la corte del merito deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata risolve la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per confermare o mutare tale orientamento.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; non serve a censurare una diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattende una regola legale di valutazione; non è deducibile per contestare il modo in cui il giudice ha esercitato il prudente apprezzamento.
La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice lo attribuisce a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della compensazione nel concorso, rileva che il fatto genetico della situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte sia anteriore all’apertura della procedura; non è determinante il momento successivo in cui la compensazione produce il proprio effetto. Il principio può operare anche per la compensazione giudiziale, se i requisiti dell’art. 1243 c.c. ricorrono da entrambi i lati e sussistono al momento della pronuncia.
- È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., il motivo che contesta una decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità senza offrire elementi idonei a confermare o mutare l’orientamento applicato.
- La contestazione dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito non integra, di per sé, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali violazioni sono configurabili solo nei casi specifici di uso di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi, inosservanza delle regole legali di valutazione o attribuzione di un valore probatorio diverso da quello stabilito dalla legge.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile quando il giudice pone l’onere probatorio a carico della parte non onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si censura la valutazione delle prove acquisite.
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