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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26953/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) contestando: 1) l'inesistenza/decadenza della misura al momento del fatto (violazione art. 129 c.p.p. e principio di correlazione), 2) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre tramite testimonianza del personale di polizia (art. 195 c.p.p.), 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), 4) il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 e connessi) e altre nullità/processuali dedotte in cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che alla data del 23 ottobre 2021 la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) era in vigore, avendo la sentenza di merito correttamente considerato verbali, proroghe e sospensioni nell'esecuzione. Sono state inoltre ritenute ammissibili e utilizzabili, nel caso concreto, le dichiarazioni acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza da parte della polizia (rientranti tra gli "altri casi" del comma 4 dell'art. 195 c.p.p.). Il diniego delle attenuanti generiche è stato giudicato congruamente motivato (mancanza di elementi positivi che giustifichino un trattamento più favorevole) e il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche alla luce dell'assenza dell'imputato all'udienza fissata per il suo esame. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 75, comma 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011

    Fattispecie applicata: la condotta di rientrare oltre gli orari imposti dalla sorveglianza speciale integra la violazione degli obblighi della misura di prevenzione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Non opera la proscioglimento d'ufficio perché la questione relativa alla vigenza della misura è stata valutata e risolta dalle sentenze di merito sulla base di verbali e proroghe; quindi non sussiste nullità rilevante che imponga proscioglimento.

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 195, comma 4, c.p.p.

    Le dichiarazioni rese nell'ambito dell'attività di vigilanza sui sorvegliati speciali rientrano negli 'altri casi' del comma 4 e possono essere riferite in dibattimento dagli ufficiali o agenti di polizia.

  • art. 191, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 191, comma 2, c.p.p.

    Richiamata in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che la fattispecie processuale concreta non ne ha precluso l'uso.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche; richiedono elementi positivi di segno favorevole e la loro esclusione è legittima se mancano tali elementi.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 1, c.p.p.

    Il diritto dell'imputato a essere esaminato in appello non è assoluto: la rinnovazione dibattimentale si concede quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il diniego è sindacabile solo sulla motivazione.

  • art. 521, comma 2 e art. 522 cod. proc. pen.

    art. 521, comma 2 e art. 522 c.p.p.

    Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato da un diverso computo, di natura oggettiva e documentale, sulla vigenza della misura che non altera gli elementi costitutivi della condotta contestata.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla nomina del sostituto difensore; richiamata per la regolarità della rappresentanza difensiva.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso in cassazione; i motivi dedotti dal ricorrente sono stati esaminati ma ritenuti infondati.

  • art. 125, comma 3; art. 546, comma 1, lett. e) n. 4; art. 351; art. 357, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 125 c.p.p.; art. 546 c.p.p.; art. 351 c.p.p.; art. 357, comma 2, lett. a) c.p.p.

    Richiamate dalla difesa in relazione a temi di istruzione probatoria e limiti della testimonianza; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussistessero vizi tali da rendere inutilizzabili le acquisizioni probatorie.

Massime di principio

  • Verificare con attenzione la vigenza di misure di prevenzione: proroghe e periodi di sospensione (es. per esecuzione pena) incidono sul computo e possono essere decisivi per stabilire se la misura era ancora in atto al momento del fatto.
  • Le dichiarazioni rese a ufficiali/agentI di polizia nell'ambito dell'attività di vigilanza sui soggetti sottoposti a misure di prevenzione possono rientrare nelle eccezioni dell'art. 195 c.p.p. e quindi essere riferite in dibattimento; va valutato caso per caso se si configura un divieto di utilizzazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi: l'assenza di elementi negativi non garantisce automaticamente l'applicazione delle attenuanti.
  • Il rilievo della mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è sindacabile in cassazione solo nella prospettiva della motivazione: il giudice d'appello può negare la rinnovazione se ritiene di poter decidere allo stato degli atti; l'assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza prevista per il suo esame è un elemento rilevante.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non copre modifiche di natura documentale/oggettiva che non incidono sugli elementi essenziali della condotta contestata; tali accertamenti rientrano nella valutazione di merito.
  • In cassazione il sindacato sui fatti e sulla prova è molto limitato: censure che implicano una rinnovata valutazione probatoria sono difficilmente accolte se la motivazione di merito è congrua e logicamente fondata.

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