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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12392/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP nei confronti di una società, a seguito di attività di tutoraggio sul periodo d’imposta 2010. L’Ufficio aveva contestato, in particolare, l’indeducibilità di costi sostenuti verso una società estera residente in un Paese a fiscalità privilegiata, ritenendo non provata l’esimente dell’effettivo interesse economico prevista dall’art. 110, commi 10 e 11, TUIR. La lite era stata poi circoscritta, dopo una conciliazione parziale, al solo segmento relativo ai costi per euro 49.677,79 riferiti alla società Top Interest. La contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente interpretato l’esimente dell’effettivo interesse economico. Secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe richiesto, come unica modalità di prova, il raffronto tra i margini di profitto ottenuti con il fornitore black list e quelli che sarebbero stati realizzabili con un fornitore nazionale, mentre tale criterio non sarebbe l’unico idoneo a dimostrare l’esimente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha affermato che, in tema di costi sostenuti verso imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata, la presunzione legale relativa di indeducibilità può essere superata solo dimostrando, alternativamente, l’effettiva operatività dell’impresa estera oppure che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e sono state concretamente eseguite. Quanto a quest’ultima esimente, la Corte ha ribadito che non basta la mera redditività dell’operazione o la prova di un utile assoluto: occorre una prova più specifica della convenienza comparativa e del vantaggio relativo dell’operazione con il fornitore black list rispetto a soluzioni alternative con operatori non black list, valutando tutti gli elementi del caso concreto. La Corte ha quindi ritenuto corretto l’accertamento della CTR, che aveva escluso la prova dell’esimente. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 10 e 11, D.P.R. n. 917/1986

    introduce una presunzione legale relativa di indeducibilità dei costi verso imprese residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, superabile con la prova dell’effettiva attività commerciale del fornitore estero oppure dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione dell’operazione

  • art. 176, comma 2-ter, TUIR

    richiamato dall’Ufficio per negare il riconoscimento fiscale dell’avviamento in assenza di affrancamento

  • art. 380 bis c.p.c.

    comma secondo; comma terzo

    richiamato nel procedimento di definizione anticipata e nella disciplina delle conseguenze economiche della declaratoria

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    consente la condanna al pagamento di somme a favore della controparte e alla cassa delle ammende in presenza dei presupposti valorizzati dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • In materia di costi dedotti per operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, la presunzione di indeducibilità è relativa e può essere superata solo con prova rigorosa delle esimenti previste dalla norma.
  • L’"effettivo interesse economico" non coincide con la mera esistenza di un’operazione profittevole o con un margine di utile assoluto: richiede una giustificazione specifica della scelta di operare con quel determinato soggetto black list.
  • La prova dell’esimente deve avere natura comparativa e complessiva, considerando prezzo, costi accessori, tempi di consegna, vincoli contrattuali e ogni altra circostanza concreta che renda ragionevole la scelta del fornitore estero.
  • Non è sufficiente allegare che l’operazione abbia prodotto un utile; occorre dimostrare che, rispetto ad alternative ragionevoli con operatori non black list, la scelta fosse economicamente giustificata.
  • L’accertamento sulla ricorrenza dell’esimente è eminentemente fattuale e, se la motivazione del giudice di merito si conforma ai criteri legali, il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione comparativa svolta in fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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