Sentenza del 20/12/2019 n. 34243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego di rimborso dell’acconto IMU 2012 relativo a un immobile concesso in leasing a Golden Real Estate S.r.l. Il contratto era stato risolto per inadempimento, ma la locataria aveva continuato a detenere materialmente il bene. La società di leasing sosteneva che, in base al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, e alle istruzioni ministeriali, la locataria dovesse restare soggetto passivo IMU fino all’effettiva riconsegna dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che, dopo la risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva IMU passa alla società concedente, anche se l’utilizzatore non ha ancora riconsegnato materialmente l’immobile. Ai fini IMU rileva il titolo contrattuale e non la mera detenzione materiale del bene. Il locatario è soggetto passivo dalla stipula del contratto fino alla sua cessazione; in caso di risoluzione per inadempimento, l’obbligo termina dalla data di risoluzione e non dalla successiva riconsegna. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per l’obiettiva opinabilità della questione. È stato inoltre dichiarato dovuto, se applicabile, l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La soggettività passiva IMU del locatario finanziario deriva dalla stipula e dalla durata del contratto, non dalla disponibilità materiale dell’immobile. In caso di risoluzione, il locatario cessa di essere soggetto passivo dalla data di cessazione del contratto.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2
L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2.
Nel leasing il concetto di possesso rilevante ai fini fiscali è collegato al titolo contrattuale qualificato, sicché la detenzione materiale del bene non determina da sola la soggettività passiva.
D.M. 30 ottobre 2012, par. 1.4
Nel caso di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing, che è il nuovo soggetto passivo e il locatario, che ha cessato di esserlo, sono coloro su cui grava l’onere dichiarativo entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.
La Corte ha ritenuto che il riferimento alla riconsegna riguardi l’adempimento dichiarativo e la documentazione del passaggio, non il momento in cui si verifica la cessazione della soggettività passiva del locatario.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Cass. n. 13793/2019
La pronuncia richiamata afferma che, dopo la risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU è il locatore, anche se il bene non è stato materialmente riconsegnato dall’utilizzatore.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing immobiliare, ai fini IMU il soggetto passivo è il locatario dalla stipula del contratto fino alla sua cessazione.
- La risoluzione del contratto per inadempimento determina il passaggio della soggettività passiva alla società di leasing dalla data della risoluzione, senza necessità di attendere la riconsegna materiale dell’immobile.
- La detenzione materiale del bene da parte dell’ex locatario non mantiene, da sola, l’obbligo IMU, se il titolo contrattuale che legittimava la detenzione è cessato.
- La data della riconsegna può rilevare per gli obblighi dichiarativi e per la prova documentale, ma non coincide necessariamente con la data di cessazione dell’obbligo tributario del locatario.
- Per individuare il soggetto passivo occorre verificare anzitutto l’esistenza, la validità e la data di cessazione del contratto, distinguendo tali aspetti dalla successiva disponibilità materiale dell’immobile.
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