Cassazione Civile, Ordinanza n. 27761/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di recuperare i contributi dovuti per l'anno 2010 in relazione alla mancata iscrizione alla Gestione separata, con richiesta di pagamento notificata nel luglio 2016. La Corte d'appello aveva ritenuto il credito prescritto, ritenendo decorso il termine dalla scadenza del debito e escludendo che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse un atto di doloso occultamento idoneo a sospendere la prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, L. n. 98/2011, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi dovuti, dovesse valere come comportamento doloso tale da impedire la decorrenza o sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito. Quanto alla sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: la mancata denuncia del reddito non equivale automaticamente a un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né determina una impossibilità assoluta di agire per l'ente, potendo l'INPS attivare i normali controlli, anche tramite l'Agenzia delle Entrate. La censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'INPS alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento.
La sospensione della prescrizione richiede un comportamento doloso del debitore che determini una vera impossibilità di agire del creditore, non una mera difficoltà di accertamento del credito.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
È richiamato quale base del regime contributivo della Gestione separata nel contenzioso sulla prescrizione dei relativi contributi.
art. 18, comma 12, L. n. 98/2011
È richiamato in collegamento con la disciplina dei contributi dovuti e con la tesi dell'ente ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura viene formulata come violazione di legge, ma la Corte osserva che tende in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il solo limite entro cui un accertamento di fatto potrebbe essere sindacato in cassazione; nel caso concreto non risultano i presupposti per il riesame.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata INPS, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che non costituisce il presupposto del credito contributivo.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede un occultamento doloso del debito tale da rendere impossibile, e non soltanto più difficile, l'azione del creditore.
- L'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non può essere automaticamente equiparata a doloso occultamento del debito contributivo: occorre un accertamento in concreto della condotta e dei suoi effetti sull'esercizio dell'azione del creditore.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- L'ente previdenziale non può invocare la sospensione della prescrizione se dispone di normali strumenti di controllo e acquisizione delle informazioni utili all'accertamento del credito.
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