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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14693/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato l'appello delle fideiussori contro il decreto ingiuntivo. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti nei confronti di due soggetti che avevano prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società poi dichiarata fallita. Le opponenti agivano sia in via surrogatoria per la società garantita, sia personalmente come fideiussori. In appello e poi in cassazione contestavano: 1) la nullità della cessione del credito per asserita violazione dell'art. 106 T.U.B., sostenendo che la cessionaria avesse svolto di fatto un'attività riservata di acquisizione di crediti deteriorati senza essere autorizzata; 2) la nullità totale delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust e per coincidenza delle clausole con lo schema censurato dalla Banca d'Italia; 3) la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., assumendo che la banca/cessionaria non avesse agito tempestivamente contro il debitore principale e che la garanzia non fosse più azionabile nei loro confronti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una censura di merito mascherata da violazione di legge, richiamando inoltre l'orientamento secondo cui l'omessa iscrizione ex art. 106 T.U.B. non determina invalidità della cessione o dell'attività di riscossione. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e non correlato alla motivazione di merito, anche perché la corte territoriale aveva rilevato la rinuncia alla domanda di nullità totale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a rivalutare i fatti e trascurava la motivazione articolata della corte d'appello sui diversi rapporti garantiti e sulla clausola a prima richiesta, ritenuta idonea a evitare la decadenza anche mediante atto stragiudiziale.

Norme richiamate

  • art. 106 T.U.B.

    L'omessa iscrizione all'albo del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta invalidità della cessione o della riscossione, potendo assumere rilievo solo su altri piani, come quello di vigilanza o penalistico.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    La dedotta nullità contrattuale non è stata accolta, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova.

  • art. 1957 c.c.

    "Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"

    In presenza di clausola a prima richiesta, è sufficiente anche un atto stragiudiziale per evitare la decadenza del creditore; la verifica del dies a quo dipende dalla concreta ricostruzione dei rapporti garantiti e dei fatti di causa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per la cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una richiesta di riesame del fatto e della prova compiuto dai giudici di merito.
  • La mancata iscrizione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti nell'albo ex art. 106 T.U.B. non determina, di per sé, la nullità della cessione del credito né l'invalidità dell'attività di recupero.
  • La deduzione di nullità di una fideiussione deve essere specifica e correlata alla motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o non coerenti con la ratio decidendi sono inammissibili.
  • In presenza di clausola 'a prima richiesta', l'eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. può essere superata anche mediante iniziative stragiudiziali tempestive, secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
  • Il ricorrente per cassazione deve censurare in modo puntuale l'intera motivazione sulla decorrenza del termine di decadenza, specie quando il giudice di merito abbia distinto tra più rapporti obbligatori o più garanzie prestate.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneCessione del creditoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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