Cassazione Civile, Ordinanza n. 12320/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a una lavoratrice da una compagnia aerea poi divenuta cessata e dal successivo trasferimento del ramo d'azienda operativo a un'altra società, poi ammessa ad amministrazione straordinaria. La Corte d'appello di Roma aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per errata applicazione dei criteri di scelta, riconoscendo la tutela reintegratoria; aveva inoltre affermato che gli effetti della reintegrazione e le relative conseguenze economiche si estendessero alla società cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990, in ragione della continuità dell'attività d'impresa. La società originaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma poi ha rinunciato al ricorso; la cessionaria ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: ha contestato l'applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 e degli accordi sindacali in crisi aziendale, sostenendo che dovesse operare il regime del trasferimento d'azienda; ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem e per mancato esame dell'eccezione di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010; ha sostenuto che la lavoratrice fosse decaduta dall'azione di accertamento del rapporto con la cessionaria; ha infine dedotto improcedibilità della domanda risarcitoria per effetto dell'ammissione della cessionaria alla procedura concorsuale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse conseguente alla rinuncia non accettata e ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte territoriale sia sulla permanenza del rapporto in capo alla cessionaria nei limiti dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47, comma 4-bis, sia sull'assenza di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, sia sulla persistenza della cognizione del giudice del lavoro per le domande di reintegrazione e per le conseguenze risarcitorie connesse al ripristino del rapporto.
La decisione
Il ricorso principale della società originaria è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di rinuncia non accettata; la società è stata condannata alle spese. Il ricorso incidentale della società cessionaria in amministrazione straordinaria è stato rigettato perché infondato. La Corte ha quindi mantenuto ferma la decisione di merito che annullava il licenziamento, disponeva la reintegrazione della lavoratrice e riconosceva le conseguenze risarcitorie e contributive, con effetti anche nei confronti della cessionaria, nei limiti tracciati dalla disciplina sul trasferimento d'azienda e dagli accordi sindacali in crisi. È stata inoltre regolata la soccombenza sulle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Nel trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario; la disciplina è richiamata anche per valutare gli effetti della reintegrazione e la posizione della società cessionaria.
art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990
Gli accordi sindacali in caso di trasferimento di azienda in contesto di crisi o amministrazione straordinaria possono prevedere deroghe alle condizioni di lavoro, ma non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento; la norma va letta in conformità al diritto UE.
art. 5, terzo comma, l. n. 223/1991
Richiamato in combinato con l'art. 18, quarto comma, per fondare la tutela reintegratoria in caso di violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo.
art. 18, quarto comma, l. n. 300/1970
La violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo comporta la tutela reintegratoria nel regime applicabile ratione temporis.
art. 32, quarto comma, l. n. 183/2010
Il termine di decadenza non si applica all'azione del lavoratore volta ad accertare il rapporto con il cessionario ex art. 2112 c.c.; la lett. d) non è estensibile a tale fattispecie perché norma di chiusura eccezionale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'improcedibilità, ma la Corte ribadisce che la domanda di reintegrazione attiene allo status del lavoratore e resta nella cognizione del giudice del lavoro.
Richiamato nel motivo sulla procedura concorsuale; la Corte distingue le domande relative allo status del lavoratore da quelle meramente creditorie.
La controversia, nella parte relativa a reintegrazione e ripristino del rapporto, rientra nella cognizione del giudice del lavoro.
Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a spostare la cognizione della domanda di reintegrazione al giudice fallimentare.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione per relationem non integra nullità se consente di comprendere la fattispecie concreta e il percorso decisionale.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Consente una motivazione succinta e il rinvio a precedenti conformi, anche di merito, purché il ragionamento sia comprensibile.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere idonea a rendere intellegibile la decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte richiama il raddoppio del contributo unificato per il ricorso incidentale ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- In caso di trasferimento di azienda in contesto di crisi o amministrazione straordinaria, gli accordi sindacali ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990 possono incidere sulle condizioni di lavoro, ma non possono comprimere indiscriminatamente la continuità dei rapporti oltre i limiti imposti dalla disciplina interna letta conformemente alla direttiva europea sul trasferimento d'impresa.
- L'azione del lavoratore diretta ad accertare la prosecuzione del rapporto con il cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. non è soggetta al termine di decadenza dell'art. 32, quarto comma, l. n. 183/2010, poiché tale termine riguarda l'impugnazione di atti datoriali e non l'azione di accertamento del soggetto obbligato ex lege.
- La motivazione per relationem è legittima se, pur succinta, consente di individuare i fatti rilevanti, il percorso logico seguito e la riconducibilità della fattispecie al principio di diritto richiamato; diversamente si avrebbe carenza assoluta di motivazione.
- Nel riparto tra giudice del lavoro e giudice concorsuale, appartengono al primo le controversie che incidono sullo status del lavoratore e sul ripristino del rapporto, mentre al secondo spettano le controversie aventi contenuto meramente creditorio e funzionali alla partecipazione al concorso.
- La rinuncia al ricorso non accettata dal controricorrente può determinare sopravvenuto difetto di interesse e conseguente inammissibilità del ricorso, con regolazione delle spese secondo soccombenza.
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