Cassazione Civile, Ordinanza n. 01672/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione di uno stacco di terreno nei confronti di un ente territoriale e di una onlus. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il soccombente proponeva tre motivi: con il primo lamentava violazione degli artt. 100 e 113 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso la legittimazione processuale con il diritto sostanziale fatto valere; con il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che non si fosse considerato che il Comune aveva adottato, nel 2009, determinazioni poi annullate dal giudice amministrativo, dalle quali risultava un ordine di rilascio del fondo e di demolizione dei manufatti, documenti prodotti in appello; con il terzo deduceva violazione degli artt. 116, comma 1, c.p.c. e 2729 c.c., contestando che la Corte d'appello avesse attribuito valore di prova legale alla domanda di condono edilizio presentata a nome della società e, più in generale, censurando la valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutte le censure: il primo motivo era privo di concreta incidenza perché la decisione di merito era fondata sul difetto di prova del possesso in capo all'attore, che aveva agito sempre come socio di una società di persone; il secondo era inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo diversa la ricostruzione fattuale tra primo e secondo grado; il terzo mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità, e non coglieva una delle due autonome rationes decidendi, essendo sufficiente a sorreggere il rigetto anche il rilievo della clandestinità del possesso nei confronti dell'ente territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non superassero il filtro di ammissibilità perché non colpivano utilmente tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata e, in parte, miravano a sollecitare un riesame del merito e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, con distrazione in favore del difensore della controparte che ne aveva fatto richiesta, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione ad agire; la Corte ne esclude la rilevanza decisiva perché la domanda è stata rigettata nel merito
richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non incide sull'esito perché la questione prospettata non muta la ratio del rigetto
nel giudizio di appello c.d. non motivato in modo difforme, il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
il motivo ex n. 5 è inammissibile se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non legali o abbia posto a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge
richiamato dal ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte rileva che la censura in realtà investe il merito della valutazione probatoria
lo scrutinio di ammissibilità impone la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con l'orientamento di legittimità rilevante e i motivi non superano il filtro
richiamato per gli effetti dell'inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale
richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità dell'appello e sui riflessi in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
non è espressamente citato nel corpo del provvedimento, ma la decisione ruota sulla mancata prova del possesso in capo all'attore
Massime di principio
- In tema di usucapione, la domanda può essere rigettata se il giudice di merito accerta che la parte attrice non ha posseduto il bene in proprio ma ha agito nella qualità di soggetto riferibile a una società, con conseguente insussistenza del fatto costitutivo dedotto.
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni fattuali essenziali, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata una reale diversità tra la motivazione del primo e del secondo grado.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un riesame del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se si deduce l'utilizzo di prove non dedotte, di prove disposte fuori dai casi consentiti o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpirle tutte; l'omessa censura anche di una sola ratio rende la decisione intangibile e il ricorso inammissibile o comunque infondato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica sulla valutazione delle prove in una questione di violazione di legge quando, in realtà, si contesta soltanto il prudente apprezzamento del giudice di merito.
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