Cassazione Civile, Ordinanza n. 12309/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una docente assunta dalla Regione con successivi contratti a tempo determinato a percepire la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL Scuola 15.03.2001. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della Regione al pagamento anche per gli anni scolastici in cui la lavoratrice aveva svolto supplenze brevi e saltuarie, richiamando il principio di non discriminazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNL 31.08.1999 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la RPD spetterebbe solo al personale a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, non ai supplenti brevi; 2) violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro, affermando che il principio di parità di trattamento opererebbe solo tra tempo determinato e tempo indeterminato e non impedirebbe distinzioni interne tra diverse tipologie di contratti a termine; 3) ancora violazione della clausola 4, deducendo l'esistenza di ragioni oggettive per escludere il compenso ai supplenti brevi, perché la natura discontinua della prestazione non consentirebbe la progettazione e programmazione funzionali agli obiettivi di valorizzazione professionale e miglioramento del servizio scolastico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, trattandoli congiuntamente, perché la giurisprudenza di legittimità già affermata e la lettura della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE impongono di riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza differenziazioni tra tempo indeterminato, tempo determinato o tipologie di supplenza. Il richiamo dell'art. 7 CCNL alle modalità dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 è stato interpretato come riferito ai soli criteri di quantificazione e corresponsione del compenso, non alla platea dei destinatari. La Corte ha quindi condannato la Regione alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
utilizzato come parametro per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e di interpretazione contrattuale
art. 7 CCNL Scuola 15.03.2001
istituisce la Retribuzione Professionale Docenti; il comma 1 ne individua la finalità, il comma 3 richiama le modalità di corresponsione
art. 25 CCNL Scuola 31.08.1999
richiamato solo per i criteri di calcolo e pagamento del compenso accessorio, non per limitarne i destinatari
invocati per l'interpretazione del combinato disposto contrattuale
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
impone la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili a tempo indeterminato per le condizioni di impiego, salvo ragioni oggettive; il principio non va interpretato restrittivamente
art. 137 n. 5 del Trattato CE / art. 153 n. 5 TFUE
la riserva in materia retributiva non impedisce di far valere il divieto di discriminazione quando esso comporti il pagamento di una differenza retributiva
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Cass. n. 20015/2018
precedente di legittimità seguito dalla Corte per affermare la spettanza della RPD anche ai docenti a tempo determinato
Cass. n. 6293/2020
conforme al precedente del 2018 e richiamata a conferma dell'orientamento
Cass. n. 17773/2017
richiamata per affermare la natura fissa e continuativa della RPD
Cass. n. 22558/2016
esempio di applicazione della clausola 4 in materia di progressioni stipendiali nel comparto scuola
Cass. n. 24173/2015
richiamata come precedente sull'interpretazione del CCNL di comparto pubblico in relazione a compensi accessori
Cass. n. 196/2016
richiamata come precedente analogo in tema di compenso incentivante
Cass. n. 3871/2011
richiamata in tema di estensione di permessi retribuiti ai lavoratori a termine
Cass. Sez. U. n. 4315/2020
richiamata per i presupposti processuali relativi all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, una voce retributiva accessoria qualificata dal contratto collettivo come emolumento fisso e continuativo e collegata alla funzione docente rientra nelle condizioni di impiego che devono essere riconosciute anche ai lavoratori a tempo determinato comparabili, salvo che sussistano ragioni oggettive specifiche e concrete.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone una lettura non restrittiva del principio di non discriminazione e consente al giudice nazionale di disapplicare norme interne o contrattuali incompatibili con esso.
- Non è sufficiente, per giustificare un trattamento economico deteriore del lavoratore a termine, la sola previsione di una distinzione astratta fra contratti a tempo determinato e indeterminato o fra diverse tipologie di supplenza; occorrono elementi oggettivi attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
- Quando il contratto collettivo richiama una disciplina successiva solo per le modalità di calcolo e corresponsione del trattamento accessorio, tale rinvio non può essere usato per restringere la platea dei destinatari se il testo base include indistintamente tutto il personale interessato.
- La natura discontinua della prestazione non basta, di per sé, a escludere un emolumento accessorio se questo non è strutturalmente legato a prestazioni di durata continuativa o a condizioni di lavoro incompatibili con il rapporto a termine.
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