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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12309/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una docente assunta dalla Regione con successivi contratti a tempo determinato a percepire la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del CCNL Scuola 15.03.2001. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della Regione al pagamento anche per gli anni scolastici in cui la lavoratrice aveva svolto supplenze brevi e saltuarie, richiamando il principio di non discriminazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 7 CCNL 15.03.2001, 25 CCNL 31.08.1999 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la RPD spetterebbe solo al personale a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, non ai supplenti brevi; 2) violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro, affermando che il principio di parità di trattamento opererebbe solo tra tempo determinato e tempo indeterminato e non impedirebbe distinzioni interne tra diverse tipologie di contratti a termine; 3) ancora violazione della clausola 4, deducendo l'esistenza di ragioni oggettive per escludere il compenso ai supplenti brevi, perché la natura discontinua della prestazione non consentirebbe la progettazione e programmazione funzionali agli obiettivi di valorizzazione professionale e miglioramento del servizio scolastico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, trattandoli congiuntamente, perché la giurisprudenza di legittimità già affermata e la lettura della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE impongono di riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza differenziazioni tra tempo indeterminato, tempo determinato o tipologie di supplenza. Il richiamo dell'art. 7 CCNL alle modalità dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999 è stato interpretato come riferito ai soli criteri di quantificazione e corresponsione del compenso, non alla platea dei destinatari. La Corte ha quindi condannato la Regione alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e di interpretazione contrattuale

  • art. 7 CCNL Scuola 15.03.2001

    istituisce la Retribuzione Professionale Docenti; il comma 1 ne individua la finalità, il comma 3 richiama le modalità di corresponsione

  • art. 25 CCNL Scuola 31.08.1999

    richiamato solo per i criteri di calcolo e pagamento del compenso accessorio, non per limitarne i destinatari

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati per l'interpretazione del combinato disposto contrattuale

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    impone la parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili a tempo indeterminato per le condizioni di impiego, salvo ragioni oggettive; il principio non va interpretato restrittivamente

  • art. 137 n. 5 del Trattato CE / art. 153 n. 5 TFUE

    la riserva in materia retributiva non impedisce di far valere il divieto di discriminazione quando esso comporti il pagamento di una differenza retributiva

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

  • Cass. n. 20015/2018

    precedente di legittimità seguito dalla Corte per affermare la spettanza della RPD anche ai docenti a tempo determinato

  • Cass. n. 6293/2020

    conforme al precedente del 2018 e richiamata a conferma dell'orientamento

  • Cass. n. 17773/2017

    richiamata per affermare la natura fissa e continuativa della RPD

  • Cass. n. 22558/2016

    esempio di applicazione della clausola 4 in materia di progressioni stipendiali nel comparto scuola

  • Cass. n. 24173/2015

    richiamata come precedente sull'interpretazione del CCNL di comparto pubblico in relazione a compensi accessori

  • Cass. n. 196/2016

    richiamata come precedente analogo in tema di compenso incentivante

  • Cass. n. 3871/2011

    richiamata in tema di estensione di permessi retribuiti ai lavoratori a termine

  • Cass. Sez. U. n. 4315/2020

    richiamata per i presupposti processuali relativi all'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, una voce retributiva accessoria qualificata dal contratto collettivo come emolumento fisso e continuativo e collegata alla funzione docente rientra nelle condizioni di impiego che devono essere riconosciute anche ai lavoratori a tempo determinato comparabili, salvo che sussistano ragioni oggettive specifiche e concrete.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone una lettura non restrittiva del principio di non discriminazione e consente al giudice nazionale di disapplicare norme interne o contrattuali incompatibili con esso.
  • Non è sufficiente, per giustificare un trattamento economico deteriore del lavoratore a termine, la sola previsione di una distinzione astratta fra contratti a tempo determinato e indeterminato o fra diverse tipologie di supplenza; occorrono elementi oggettivi attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte.
  • Quando il contratto collettivo richiama una disciplina successiva solo per le modalità di calcolo e corresponsione del trattamento accessorio, tale rinvio non può essere usato per restringere la platea dei destinatari se il testo base include indistintamente tutto il personale interessato.
  • La natura discontinua della prestazione non basta, di per sé, a escludere un emolumento accessorio se questo non è strutturalmente legato a prestazioni di durata continuativa o a condizioni di lavoro incompatibili con il rapporto a termine.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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