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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43083/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 cod. strada. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame e decisione esclusivamente sul punto relativo alla sanzione amministrativa; il resto della sentenza (accordo sulle pene) è stato confermato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputata del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p.; il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione o revoca della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio di patteggiamento; la sua applicazione non esclude l'obbligo di pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalle norme speciali

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma penale contestata all'imputata; rientra nelle ipotesi per le quali l'art. 222 cod. strada prevede la sospensione o revoca della patente in caso di condanna

  • art. 222 cod. strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente) anche quando la pena è determinata con patteggiamento; deve essere applicata dal giudice di merito con decisione espressa

  • Sezioni Unite, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani)

    Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si censura l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative

Massime di principio

  • Quando il patteggiamento riguarda reati che comportano sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione/revoca della patente ai sensi dell'art. 222 cds), il giudice deve pronunciarsi espressamente anche su tali sanzioni; l'omissione costituisce vizio correggibile.
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile contro la sentenza di patteggiamento se la censura riguarda l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative, conformemente al precedente delle Sezioni Unite.
  • L'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria non annulla il patteggiamento nel suo complesso ma comporta annullamento limitato e rinvio al giudice di merito perché colmi la lacuna.
  • Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di patteggiamento per ottenere l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.
  • In sede di nuovo esame il giudice di merito deve valutare e motivare se applicare sospensione o revoca della patente alla luce dei presupposti di legge, senza che il patteggiamento osti a tale valutazione.

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