Cassazione Penale, Sentenza n. 43083/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria ex art. 222 cod. strada. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame e decisione esclusivamente sul punto relativo alla sanzione amministrativa; il resto della sentenza (accordo sulle pene) è stato confermato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputata del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, c.p.; il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione o revoca della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada.
Norme richiamate
Regola il giudizio di patteggiamento; la sua applicazione non esclude l'obbligo di pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalle norme speciali
Norma penale contestata all'imputata; rientra nelle ipotesi per le quali l'art. 222 cod. strada prevede la sospensione o revoca della patente in caso di condanna
Prevede la sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente) anche quando la pena è determinata con patteggiamento; deve essere applicata dal giudice di merito con decisione espressa
Sezioni Unite, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani)
Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si censura l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative
Massime di principio
- Quando il patteggiamento riguarda reati che comportano sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione/revoca della patente ai sensi dell'art. 222 cds), il giudice deve pronunciarsi espressamente anche su tali sanzioni; l'omissione costituisce vizio correggibile.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile contro la sentenza di patteggiamento se la censura riguarda l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative, conformemente al precedente delle Sezioni Unite.
- L'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria non annulla il patteggiamento nel suo complesso ma comporta annullamento limitato e rinvio al giudice di merito perché colmi la lacuna.
- Il pubblico ministero può impugnare le sentenze di patteggiamento per ottenere l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.
- In sede di nuovo esame il giudice di merito deve valutare e motivare se applicare sospensione o revoca della patente alla luce dei presupposti di legge, senza che il patteggiamento osti a tale valutazione.
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