Cassazione Penale, Ordinanza n. 30987/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di liberazione anticipata riferita al periodo 27 luglio 2007 - 27 luglio 2009, presentata nell'interesse del condannato. Il magistrato di sorveglianza l'aveva dichiarata inammissibile e il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. In cassazione la difesa denunciava violazione dell'art. 54 ord. pen., dell'art. 125 c.p.p., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 35 disp. att. c.p.p., sostenendo che nel periodo considerato il detenuto non aveva commesso infrazioni dell'ordinamento penitenziario e aveva tenuto condotta regolare; richiamava inoltre il principio di valutazione frazionata per semestri, affermando che la valutazione dovesse essere compiuta separatamente per ciascun semestre e che il provvedimento impugnato fosse viziato sotto il profilo motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte di merito e comunque manifestamente infondate, perché il vizio di motivazione dedotto non emergeva dal provvedimento impugnato. Ha inoltre condiviso il ragionamento del tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato il fatto che il condannato era tornato a delinquere nonostante si trovasse già in custodia cautelare per fatti precedenti e aveva valutato negativamente le condanne riportate successivamente. La Corte ha ribadito che il principio di semestralizzazione della liberazione anticipata è normalmente applicabile, ma è derogabile in presenza di condotte particolarmente gravi o trasgressioni successive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di liberazione anticipata ordinaria, la norma esprime il principio della semestralizzazione della valutazione della condotta del detenuto, con giudizi positivi o negativi riferiti a ciascun semestre; tale principio non è assoluto e può essere superato in presenza di condotte particolarmente gravi.
È richiamato dalla difesa come parametro motivazionale del provvedimento, ma la Corte ritiene le doglianze inammissibili e non evidenzia un vizio motivazionale del provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
È evocato dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione.
È richiamato dalla difesa nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata ordinaria, la valutazione della condotta del detenuto è normalmente frazionata per semestri, ma il giudice può esprimere una valutazione negativa estesa anche ad altri semestri quando emergano condotte particolarmente gravi o successive trasgressioni incompatibili con una piena partecipazione al trattamento rieducativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in contestazioni di merito o in critiche fattuali non riconducibili a un effettivo vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
- La mera invocazione del principio di semestralizzazione non impedisce al giudice di sorveglianza di valorizzare negativamente condotte sopravvenute o precedenti penali significativi, se tali elementi depongono per il mancato compimento del percorso rieducativo nel periodo complessivamente considerato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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