Cassazione Penale, Ordinanza n. 07824/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per avere omesso informazioni dovute nelle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del Reddito di cittadinanza. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità penale, sostenendo che la fattispecie incriminatrice fosse stata abrogata dal gennaio 2024. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull’abrogazione dell’art. 7 d.l. 4/2019, osservando che l’abrogazione dal 1 gennaio 2024, disposta dalla legge 197/2022, salva espressamente l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina previgente e non viola il principio di retroattività della lex mitior. Quanto al motivo sulla particolare tenuità del fatto, ha rilevato che la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando il complessivo disvalore della condotta, l’ingente somma indebitamente percepita e la gravità dell’offesa al patrimonio pubblico e comunitario; inoltre, il ricorrente non aveva allegato specifici elementi a sostegno della richiesta. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata ai fatti di omessa indicazione di informazioni dovute nelle dichiarazioni ISEE per ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza; la sua abrogazione non ha effetto retroattivo per i fatti commessi sotto la sua vigenza, in virtù della disciplina transitoria.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha disposto l'abrogazione, dal 1 gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 4/2019, ma salvando l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine di efficacia della disciplina.
art. 2, comma secondo, cod. pen.
Il principio di retroattività della lex mitior viene derogato dalla disciplina transitoria espressamente prevista dalla legge sopravvenuta, purché sorretta da plausibile giustificazione.
Nuova incriminazione richiamata come coordinata temporalmente con la soppressione del Reddito di cittadinanza e riferita agli analoghi benefici introdotti in sostituzione.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e positiva di tutti i presupposti; il giudizio è precluso se anche uno solo dei criteri è valutato negativamente e l'imputato deve allegare elementi specifici a sostegno.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Causa di non punibilità invocata ma esclusa in concreto per la rilevanza del disvalore della condotta e dell’entità del profitto indebito.
Massime di principio
- La sopravvenuta abrogazione di una fattispecie incriminatrice può non avere efficacia retroattiva quando il legislatore abbia espressamente previsto una disciplina transitoria che salvi le sanzioni per i fatti commessi durante la vigenza della norma, purché la deroga al principio di lex mitior sia sorretta da ragionevole giustificazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi: il diniego può fondarsi anche sulla sola negatività di uno di essi, come l’entità del profitto o il disvalore concreto della condotta.
- Chi invoca la particolare tenuità del fatto deve allegare specificamente gli elementi che ne sorreggono l’applicazione; in difetto di tale allegazione il motivo può essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- In sede di ricorso per cassazione, la contestazione di una corretta applicazione della disciplina transitoria o della valutazione discrezionale sulla particolare tenuità non può fondare l'annullamento quando la motivazione impugnata sia coerente con i criteri legali e non presenti vizi logici o giuridici decisivi.
Come è indicizzato
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