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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35143/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 dicembre 2025 della Corte d’appello di L’Aquila, che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Pescara per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992. Il Tribunale aveva inflitto sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente per un anno; la Corte d’appello aveva eliminato la sanzione amministrativa accessoria e confermato il resto. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20-bis c.p., contestando la valutazione sulla funzione rieducativa e preventiva della pena. Con memoria ex art. 611 c.p.p. la difesa ha inoltre chiesto la riassegnazione del ricorso a un’altra Sezione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’appello, che aveva escluso l’idoneità della pena sostitutiva richiesta a svolgere un’efficace funzione deterrente, afflittiva e rieducativa, valorizzando la personalità dell’imputato desunta dalla condotta e dai precedenti penali, tra cui uno specifico. La valutazione sull’applicabilità delle pene sostitutive brevi è discrezionale e costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivato. La memoria chiedeva la riassegnazione del ricorso, ma il testo non riferisce una distinta statuizione su tale richiesta. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo non è riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992

    Silla Alioune Badara Mbengue, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per anni uno, ha • eliminato la sanzione amministrativa accessoria confermando la sentenza impugnata nel resto.

    La disposizione individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato; la decisione di legittimità non esamina nel merito la configurabilità del reato, ma riguarda la richiesta di sostituzione della pena.

  • art. 20-bis c.p.

    Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen. in quanto basata su una valutazione errata circa la finalità rieducativa e preventiva della pena.

    La richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è soggetta alla valutazione del giudice; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto non censurabile il diniego motivato sulla non idoneità della sostituzione rispetto alle funzioni deterrente, afflittiva e rieducativa.

  • art. 133 c.p.

    Va in proposito rammentato che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve effettuare tale valutazione con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod, pen, prendendo in considerazione la gravità del fatto, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, quale risultante dal certificato penale.

    Nel decidere se sostituire una pena detentiva breve, il giudice deve svolgere una valutazione discrezionale secondo i criteri di commisurazione indicati dall’art. 133 c.p., considerando gravità e modalità del fatto e personalità del condannato.

  • art. 58, comma 1, legge n. 689/1981

    I "fondati motivi" che possono essere posti a base del diniego della sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte della I. n 689 dei 1981, esprimono la necessità di un adeguato bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa e l'obiettivo di assicurare l'effettività della pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

    Il diniego della sostituzione deve fondarsi su una prognosi motivata che bilanci la finalità rieducativa delle sanzioni sostitutive con l’esigenza di assicurare l’effettività della pena.

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    L'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre: 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo congruo e conferente, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Rv. 276716).

    L’accertamento dei presupposti per applicare una sanzione sostitutiva è un accertamento di fatto e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione è congrua e pertinente.

  • art. 611 c.p.p.

    La difesa dell'imputato ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. con cui chiede la riassegnazione del ricorso ad altra Sezione.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della memoria depositata dalla difesa; il testo non riporta una distinta decisione della Corte sulla richiesta di riassegnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di .inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

    Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da condurre secondo i criteri dell’art. 133 c.p., considerando gravità e modalità del fatto e personalità del condannato.
  • Il diniego di una pena sostitutiva può fondarsi su una prognosi negativa circa la sua idoneità rieducativa e deterrente, purché il giudice bilanci tali finalità con l’esigenza di effettività della pena e motivi in modo adeguato e congruo.
  • La valutazione dei presupposti di fatto per applicare una sanzione sostitutiva non è sindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito è congrua e pertinente.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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