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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22461/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale e la costituzione di Gallo nel giudizio di prime cure, ritenendo regolarmente eseguita la notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il ricorrente contestava la validità della notifica sostenendo che le ricerche effettuate dall'ufficiale notificatore erano generiche, non idonee a dimostrare che la sua residenza fosse effettivamente sconosciuta, e che si sarebbe dovuta utilizzare la procedura dell'art. 140 c.p.c. (notifica per allontanamento temporaneo), con conseguente tempestiva costituzione e proposizione della domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Gallo, ritenendo che la Corte d'Appello abbia fatto falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c.: la relata di notifica conteneva elementi approssimativi, dubitativi e generici che non comprovano le effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e il processo rinviato alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per riesame (anche sulle spese). Il ricorso incidentale proposto dalla resistente è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione a persona di residenza/dimora/domicilio sconosciuti presuppone ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota; la relata deve indicare in modo non generico le attività svolte e le fonti di conoscenza, perché il giudice ne possa valutare l'attendibilità. L'accertamento anagrafico è necessario ma non sufficiente.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato quale alternativa di procedimento di notificazione: la notifica convenzionale 'a persona di residenza sconosciuta' non può sostituire indagini che sarebbero richieste per la effettiva conoscenza del domicilio, ma non impone indagini incontrollate o sproporzionate.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione per allontanamento temporaneo va considerata quando dalle indagini risulti che il destinatario si è solo temporaneamente allontanato dall'abitazione; se correttamente effettuata avrebbe potuto evitare la decadenza imputata al convenuto.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della decadenza a seguito di mancata costituzione: la Corte d'appello non poteva dichiarare la decadenza del convenuto se la notificazione fosse stata invalida.

  • art. 183 c.p.c.

    Riferimento ai termini istruttori: la Corte d'appello aveva fatto osservazioni sul mancato rispetto dei termini istruttori da parte del convenuto, ma tale considerazione era secondaria rispetto alla valutazione della validità della notifica e non poteva giustificare la dichiarazione di inammissibilità senza corretto accertamento preliminare.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Fondamento normativo del motivo di ricorso in cassazione (vizi di motivazione apparente o incoerenza): la Corte ha ritenuto che ci fosse una falsa applicazione della norma processuale relativa alla notificazione.

  • art. 51, n. 4 c.p.c.

    Esaminato rispetto all'eventuale obbligo di astensione del giudice relatore in caso di proposta di trattazione camerale: la Corte ha escluso l'obbligo, trattandosi di proposta interlocutoria non decisoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di trattazione in camera di consiglio: la Corte chiarisce che tale proposta non è decisionale e non impedisce il corretto svolgimento del contraddittorio e della pubblica udienza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Citato rispetto alla procedura di rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice quando la trattazione in camera non è confermata.

  • art. 1147 c.c.

    Richiamato come principio di riferimento sulla diligenza (dovere di diligenza in conformità ai parametri di normalità e buona fede) nell'esecuzione delle ricerche per la notificazione.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater e comma 1-bis

    Applicazione ratione temporis: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale.

Massime di principio

  • La notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. richiede, oltre all'accertamento anagrafico, ricerche concrete e specifiche nel luogo di ultima residenza nota; la relata deve descrivere in modo circostanziato le attività svolte e le fonti d'informazione.
  • Descrizioni vaghe o formulazioni come 'vane ricerche' o affermazioni dubitative nella relata non sono sufficienti a dimostrare l'irreperibilità e possono determinare l'annullamento della notifica.
  • L'ufficiale notificatore è tenuto a un'ordinaria diligenza valutata secondo parametri di normalità e buona fede: non occorre compiere indagini estreme o sproporzionate, ma vanno evitate ricerche meramente formali.
  • Se la notificazione è invalida, la tardiva costituzione del convenuto non può essere fatta valere come causa di decadenza (art. 166 c.p.c.) o per dichiararne l'inammissibilità, salvo che la regolarità della notifica sia effettivamente provata.
  • Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione in camera (art. 380-bis) non è decisoria e non comporta automaticamente cause di astensione del relatore; l'istruttoria va valutata nel contraddittorio e nella pubblica udienza.
  • In situazioni analoghe il giudice del merito deve verificare puntualmente la relata di notifica: se mancano indicazioni sulle concrete ricerche o sulle fonti, va disposta la declaratoria di invalidità e, se necessario, il rinvio per riesame.

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