Cassazione Civile, Sentenza n. 22425/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva richiesto il rimborso Iva relativo al 2012; l'Agenzia ha sospeso il rimborso con provvedimento richiamando l'art. 38-bis DPR n.633/1972 per la presenza di "contenziosi pendenti" (accertamenti anni 2005-2006-2007). La contribuente impugnava la sospensione. In primo grado la CTP di Taranto accolse il ricorso e ordinò il rimborso; la CTR della Puglia, con sentenza n.741/2023, riformò accogliendo l'appello dell'Agenzia e dichiarando legittimo il provvedimento di sospensione. In Cassazione la società ha dedotto cinque motivi: vizi di motivazione/processuali; violazione della normativa sull'art. 38-bis e strumenti cautelari; carenza di motivazione sui presupposti dei provvedimenti cautelari; lesione del principio di par condicio creditorum; omessa pronuncia su quest'ultimo punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (contestazione generale sulla motivazione) e ha accolto il secondo motivo, ritenendo illegittimo l'uso dell'art. 38-bis laddove il provvedimento si limita a richiamare "contenziosi pendenti" senza riportare elementi idonei a ricondurre la sospensione nell'alveo dei reati richiamati dall'art. 38-bis (operazioni inesistenti, come individuate dal d.lgs. n.74/2000). La Corte ha precisato che, pur essendo possibile ricorrere anche ad altri strumenti cautelari (art.23 d.lgs.472/1997 o art.69 R.D. 2440/1923), ciò richiede una motivazione puntuale e coerente con il titolo giuridico invocato. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata della CTR è cassata e, decidendo nel merito, la Corte accoglie l'originario ricorso della contribuente annullando il provvedimento di sospensione e disponendo il rimborso.
Norme richiamate
art. 38-bis, d.P.R. n. 633/1972
Strumento specifico che consente la sospensione dei rimborsi IVA fino alla concorrenza dell'importo relativo a fatture o documenti illecitamente emessi/ utilizzati, riferito a ipotesi collegate a reati (operazioni inesistenti); va invocato solo se sussistono elementi riconducibili a tali reati e la motivazione deve ricondurre espressamente il provvedimento a tali presupposti.
art. 23, co.1, d.lgs. n. 472/1997
Prevede strumenti cautelari a tutela del credito erariale alternativi all'art. 38-bis; può essere utilizzato anche nei procedimenti di rimborso, purché ci sia formale atto di sospensione con adeguata motivazione riguardo al fumus e sia portato a conoscenza del contribuente.
art. 69, R.D. 18.11.1923 n. 2440
Consente forme di tutela cautelare dell'Amministrazione (es. fermo amministrativo/compensazione con crediti dell'Amministrazione); non è escluso dall'esistenza di norme specifiche in materia di IVA, ma il suo uso richiede adeguata motivazione e chiarezza sul fondamento giuridico.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (artt. 2 e 8)
Individuano i reati tributari (anche quelli relativi alle operazioni inesistenti) a cui l'art. 38-bis si riferisce; la sussistenza o l'emergere di tali reati è il presupposto per l'adozione della sospensione ex art. 38-bis.
art. 360, co.1, n.3 e n.4, c.p.c.
Consente la censura per violazione di norme di diritto e per omessa o contraddittoria motivazione in cassazione; la Corte si è pronunciata accogliendo la censura di violazione di norme di diritto relative all'art. 38-bis.
Richiamati dalla ricorrente per contestare vizi di motivazione e di violazione del diritto al giudice terzo e alla motivazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo infondato nel merito.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione invoca l'art. 38-bis DPR 633/1972 per sospendere un rimborso IVA, il provvedimento deve contenere motivazione che esplicitamente evidenzi elementi riconducibili ai reati previsti dal d.lgs. n.74/2000 (es. operazioni inesistenti); la mera indicazione di "contenziosi pendenti" non è sufficiente.
- In presenza di verifiche o potenziali compensazioni l'Ufficio può ricorrere anche agli strumenti cautelari di cui all'art.23 d.lgs.472/1997 o all'art.69 R.D. 2440/1923, ma occorre che il titolo giuridico invocato sia coerente con i fatti esposti e che la motivazione sia adeguata e specifica.
- La motivazione del provvedimento amministrativo di sospensione deve essere adeguata e rendere percepibili le ragioni della decisione: altrimenti la Corte può annullare il provvedimento per mancata qualificazione giuridica dei fatti.
- In contenziosi relativi a rimborsi IVA, il contribuente deve verificare che il provvedimento di sospensione sia notificato e contenga gli elementi costitutivi richiesti dalla norma invocata; in assenza di ciò, è ragionevole impugnare per vizi di legittimità e motivazione.
- Nei casi di imprese in procedure concorsuali (concordato/liquidazione), va valutato anche l'effetto della sospensione sui diritti dei creditori (par condicio creditorum) e se la misura amministrativa altera la situazione creditoria in modo ingiustificato.
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