Cassazione Civile, Sentenza n. 22474/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato l'inammissibilità del concordato preventivo con continuità e la dichiarazione di fallimento. Il ricorrente sosteneva che i redditi/proventi derivanti dalla prosecuzione dell'attività (il cosiddetto "surplus" o plusvalore da continuità) dovessero essere assimilabili a finanza esterna liberamente allocabile per soddisfare i creditori subordinati, quindi non soggetti al divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione posto dall'art. 160, comma 2 l. fall.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il surplus derivante dalla prosecuzione dell'attività nel concordato con continuità è un incremento del valore dei fattori produttivi riconducibile al patrimonio del debitore (bene futuro) e quindi rientra nella garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.; ne consegue che tale surplus non è liberamente distribuibile ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 160, comma 2 l. fall. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 10.000 oltre accessori, ecc.).
Norme richiamate
art. 160, comma 2, legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n.267)
il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione
La norma impone che il piano concordatario non possa determinare un'alterazione dell'ordine delle prelazioni: anche il valore futuro generato dalla continuità aziendale deve rispettare tale divieto salvo deroga di legge o consenso individuale dei creditori.
art. 186‑bis legge fallimentare
Disciplina il concordato preventivo con continuità aziendale: il piano può prevedere la prosecuzione dell'attività come mezzo per il miglior soddisfacimento dei creditori, ma gli incrementi derivanti restano riconducibili al patrimonio del debitore e vincolati alle regole di prelazione.
Stabilisce la responsabilità patrimoniale generale del debitore anche sui beni futuri: il surplus da continuità è considerato bene futuro rientrante nella garanzia patrimoniale.
Definisce l'ordine delle cause legittime di prelazione; il piano concordatario deve rispettare tale graduazione anche con riferimento ai beni futuri.
art. 182‑quinquies legge fallimentare
Consente, in via eccezionale e solo se sussistono i requisiti (attestazione di indispensabilità e funzionalità o nuovi fondi neutri), il pagamento di creditori anteriori essenziali; non costituisce principio generale di libera allocabilità dei flussi da continuità.
Indica l'obbligatorietà del concordato per i creditori inclusi e gli effetti dell'esdebitazione; il piano vincola il soddisfacimento ma non affranca il debitore dalla responsabilità patrimoniale sui beni futuri rispetto alle prelazioni.
art. 84, comma 6, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)
Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Norma del nuovo regime (CCII) che introduce regole diverse rispetto alla legge fallimentare previgente; la Corte ha ritenuto che essa non sia applicabile retroattivamente né utile ad interpretare la disciplina anteriore, quindi non modifica la decisione sulla disciplina del surplus nel contesto della legge fallimentare vigente.
Giurisprudenza di riferimento (Cass. n. 9373/2012 e altri precedenti)
La giurisprudenza ha distinto tra apporto di finanza esterna neutrale (che può sfuggire al divieto di alterazione delle graduazioni) e flussi interni derivanti dalla continuità aziendale, questi ultimi rientranti nel patrimonio del debitore e soggetti alle regole di prelazione.
Massime di principio
- Il plusvalore o surplus derivante dalla prosecuzione dell'attività nel concordato con continuità è considerato 'bene futuro' del debitore e rientra nella garanzia patrimoniale: pertanto va allocato rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 2740 e 2741 c.c. e art. 160 l. fall.).
- La finanza esterna (apporti di terzi) può essere trattata diversamente solo se risulti neutrale rispetto al patrimonio del debitore; in tal caso può sfuggire ai vincoli di prelazione, ma ciò richiede condizioni concrete e dimostrate di neutralità.
- Non è possibile che una decisione maggioritaria tra i creditori sopprima o riduca diritti di prelazione di singoli creditori senza il loro consenso individuale, salvo che la legge non preveda diversamente.
- I pagamenti a creditori 'strategici' anteriori sono ammessi solo nei casi tassativi dell'art. 182‑quinquies: serve attestazione di indispensabilità/funzionalità e autorizzazione del tribunale; non costituiscono una regola generale per la libera allocazione dei flussi da continuità.
- L'omologazione del concordato non crea una separazione patrimoniale che escluda beni futuri dalla garanzia: gli incrementi generati dall'esercizio dell'impresa dopo la proposta possono essere utilizzati per il soddisfacimento secondo le regole di prelazione.
- Nel progettare un piano concordatario con continuità occorre prevedere esplicitamente la modalità di soddisfacimento dei creditori privilegiati e dimostrare che eventuali soddisfacimenti parziali sono compatibili con l'incapienza del patrimonio mobiliare o con risorse estranee al patrimonio del debitore.
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