Cassazione Civile, Sentenza n. 22492/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR di Lecce che, in riforma della CTP, aveva annullato l'accertamento tributario relativo al recupero a tassazione dei versamenti e dei prelievi bancari operati dal contribuente per l'anno 2007 (importo recuperato inizialmente €77.631,56) e aveva dichiarato dovuta solo la sanzione per omessa dichiarazione. L'Agenzia deduceva tre motivi: (i) omissione di pronuncia sull'appello incidentale relativo all'applicabilità dell'IRAP; (ii) errata interpretazione della presunzione ex art. 32 DPR 600/1973 alla luce della sentenza Cost. n.228/2014, con la quale la CTR avrebbe esteso l'inesistenza della presunzione anche ai versamenti; (iii) mancanza di motivazione circa la giustificazione dei versamenti annullati dall'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso (confermando la sospensione dei termini prevista dall'art.6, comma 11, d.l. n.119/2018 e la cumulabilità con le sospensioni COVID) e ha ritenuto fondati i tre motivi di ricorso. In particolare: (1) la CTR non ha valutato l'appello incidentale dell'Agenzia relativo all'IRAP, violando l'obbligo di decidere tutte le questioni dedotte; (2)-(3) la Corte ha censurato la motivazione della CTR che aveva esteso la perdita della presunzione bancaria anche ai versamenti, ricordando l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui la presunzione derivante dai movimenti di conto (art.32 DPR 600/1973) continua a operare per i versamenti a carico di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti hanno valore presuntivo esclusivamente per i titolari di redditi d'impresa alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.228/2014. Per tutte queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR di secondo grado della Puglia, sezione di Lecce, in diversa composizione, per ulteriore decisione anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. 23/10/2018, n. 119 (conv. dalla l. n. 136/2018)
La sospensione del termine per impugnare prevista per le procedure di definizione agevolata opera automaticamente e si cumula con la sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19; la sospensione feriale è assorbita da quella prevista per la definizione agevolata
art. 83 d.l. 17/03/2020, n. 18
Ha disposto una sospensione dei termini processuali durante la fase emergenziale da COVID-19; la Corte la considera cumulabile con la sospensione prevista dall'art.6 d.l. n.119/2018
art. 36 d.l. 08/04/2020, n. 23
Ha previsto ulteriori misure di sospensione dei termini durante l'emergenza COVID-19, ritenuta cumulabile con la precedente sospensione speciale
art. 112 cod. proc. civ.
Obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni proposte: la mancata pronuncia sull'appello incidentale configura vizio di motivazione e omessa decisione
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Consente il ricorso per cassazione per omessa o contraddittoria motivazione: utilizzato dall'Agenzia per censurare la mancata valutazione dell'appello incidentale e della giustificazione dei versamenti
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Consente il ricorso per violazione di norme di diritto: invocato per censurare la errata interpretazione della presunzione bancaria e l'insufficiente motivazione
art. 32 d.P.R. 29/09/1973, n. 600
La presunzione legale relativa desumibile dai conti bancari continua ad avere efficacia: i versamenti costituiscono presunzione di disponibilità di maggior reddito per tutti i contribuenti; i prelevamenti assumono valore presuntivo in via esclusiva per i soggetti titolari di reddito d'impresa (orientamento consolidato della Cassazione, integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale n.228/2014)
art. 51 d.P.R. 26/10/1972, n. 633
Richiamato in relazione alle imposte indirette/IVA nel contesto dell'accertamento; la Corte non ha modificato principi sostanziali ma lo richiamato ai fini di completezza
art. 2697 cod. civ.
Regola la ripartizione dell'onere della prova: la sentenza richiama che l'Amministrazione deve fornire elementi per ricollegare operazioni bancarie a ricavi, nei limiti in cui la presunzione non opera
art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Norma procedurale tributaria invocata per censurare la mancanza di motivazione circa l'annullamento dell'accertamento: il giudice tributario deve motivare adeguatamente le decisioni circa la qualificazione delle operazioni bancarie
Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014
Ha limitato l'effetto presuntivo dei prelevamenti (valore presuntivo esclusivo per i titolari di reddito d'impresa), ma non ha esteso tale effetto ai versamenti, che restano presuntivi per tutti i contribuenti; la CTR ha errato estendendo la perdita di presunzione anche ai versamenti
Massime di principio
- Sui termini di impugnazione: le sospensioni speciali previste per la definizione agevolata (art.6 d.l. n.119/2018) operano automaticamente e si cumulano con le sospensioni disposte per l'emergenza COVID-19; il computo dei termini deve tenere conto di entrambe le misure e della non cumulabilità con la sospensione feriale quando assorbita dalla prima
- Obbligo motivazionale del giudice tributario: il giudice è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni e gli appelli incidentali proposti; la mancata decisione su questioni rilevanti comporta cassazione per omessa pronuncia
- Presunzioni bancarie (art.32 DPR 600/1973): i versamenti sui conti correnti continuano a costituire presunzione relativa di disponibilità di maggior reddito a carico di tutti i contribuenti; i prelevamenti hanno valore presuntivo principalmente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa alla luce della Corte cost. n.228/2014
- Onere della prova: quando la presunzione non opera o è parzialmente esclusa, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire elementi per dimostrare la riconducibilità delle operazioni bancarie a ricavi imponibili; il contribuente può efficacemente contrastare l'accertamento fornendo documentazione (giustificazioni di versamenti: prestiti, trasferimenti, donazioni, ecc.)
- Se il giudice annulla l'accertamento senza valutare specifiche giustificazioni di operazioni bancarie, la decisione è vulnerabile per insufficiente motivazione: è necessario che il giudice espliciti le ragioni per cui ritiene non provata l'origine lecita dei movimenti
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