Cassazione Civile, Sentenza n. 22423/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In primo grado la revoca era stata motivata dal mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, ritenuto colpa grave ai sensi dell'art. 136, co. 2, d.P.R. n. 115/2002. In sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 il giudice dell'opposizione ha invece escluso la colpa grave ma ha comunque revocato l'ammissione perché l'istanza presentata al Consiglio dell'Ordine non conteneva le enunciazioni in fatto e in diritto e l'indicazione delle prove richieste dall'art. 122 d.P.R. n. 115/2002, rendendola quindi inammissibile. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazioni di norme processuali e costituzionali e della Convenzione EDU, nonché eccesso di potere del giudice per avere valutato d'ufficio requisiti formali dell'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il potere del giudice dell'opposizione di rivedere integralmente la decisione e di revocare l'ammissione provvisoria al patrocinio se risultano insussistenti i presupposti di legge, purché sia garantito il contraddittorio. La Corte ha confermato che l'ammissione del C.O.A. è provvisoria e che la mancata indicazione, nell'istanza, delle enunciazioni in fatto e in diritto e delle prove (art. 122 d.P.R. n. 115/2002) giustifica la revoca; il principio di attenuazione dell'onere della prova in materia di protezione internazionale non esime dall'obbligo minimo di fornire al C.O.A. e al giudice gli elementi essenziali per valutare la non manifesta infondatezza della domanda. Le censure costituzionali ed eurounitarie sono state ritenute inidonee a scalfire la legittimità della valutazione. Sono state liquidate spese a carico del ricorrente e indicata la possibile applicazione dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 25/2008 (protezione internazionale), art. 35-bis
art. 35 bis, d. lgs. n. 25/2008
La Corte considera che la previsione specifica relativa al procedimento per la protezione internazionale può essere letta nel senso che, ai fini della revoca del patrocinio, è sufficiente il richiamo alle ragioni dell'infondatezza della domanda operato dal giudice del merito
d.P.R. n. 115/2002, art. 136, co. 2
art. 136, co. 2, d. P.R. n. 115/2002
L'articolo autorizza la revoca dell'ammissione al patrocinio se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione o se l'interessato ha agito o resistito con mala fede o colpa grave; la Corte sottolinea che l'ammissione del C.O.A. è provvisoria e il giudice può revocarla qualora manchino i requisiti di legge
d.P.R. n. 115/2002, art. 122
art. 122, d.P.R. n. 115/2002
L'articolo impone che l'istanza contenga enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e l'indicazione delle prove; la Corte ritiene che questo onere non sia formalistico ma essenziale per consentire una decisione ponderata sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
d.P.R. n. 115/2002, art. 170
art. 170, d.P.R. n. 115/2002
L'opposizione disciplinata dall'art. 170 non è un'impugnazione limitata dalla devoluzione: il giudice dell'opposizione ha potestas integrale di revisione e può rilevare d'ufficio l'assenza dei presupposti per l'ammissione, purché risulti il contraddittorio
d.lgs. n. 150/2011, art. 15
art. 15, d. lgs. n. 150/2011
La Corte respinge la dedotta violazione: il giudice non ha ecceduto rispetto ai limiti della domanda nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio
Costituzione e Convenzione EDU
art. 24, 111 e 117 Cost., art. 6 §1 e art. 13 CEDU
La Corte precisa che i riferimenti costituzionali e convenzionali non consentono di eludere gli obblighi normativi di specificità dell'istanza; le garanzie di accesso alla giustizia non escludono la legittimità di requisiti minimi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
La Corte rileva l'applicabilità ratione temporis della norma e la possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso principale
Massime di principio
- Il giudice che esamina un'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 può rivedere integralmente la decisione e disporre d'ufficio la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisorio se risultano assenti i presupposti di legge, purché sia assicurato il contraddittorio.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fatta dal Consiglio dell'Ordine è provvisoria: per mantenerla l'istante deve presentare nell'istanza le enunciazioni in fatto e in diritto e l'indicazione delle prove previste dall'art. 122 d.P.R. n. 115/2002; la mancanza di questi elementi può fondare la revoca.
- In materia di protezione internazionale l'attenuazione dell'onere della prova non esenta il richiedente dall'obbligo di fornire un quadro minimo di fatti, diritto e mezzi di prova utili a valutare la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissione al patrocinio pubblico.
- La revoca del patrocinio può fondarsi sia sulla condotta dell'ammesso in giudizio (mala fede o colpa grave), sia sulla rivalutazione giudiziale della manifesta infondatezza della pretesa: entrambe le ipotesi sono legittime e non si escludono a vicenda.
- Le garanzie costituzionali ed eurounitarie non impediscono che siano richiesti requisiti procedurali minimi per l'accesso al patrocinio gratuito; tuttavia il giudice deve sempre garantire il rispetto del contraddittorio e della ragionevolezza della valutazione.
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