Cassazione Civile, Sentenza n. 22480/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La "Villa delle Querce" chiedeva il pagamento di euro 5.313.203,89 per corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate nel 2006-2007 a fronte di un decreto ingiuntivo opposto dall'ASL. Questioni principali: (i) la legittimità del patrocinio svolto da avvocati dipendenti dell'Avvocatura regionale (presunto difetto di ius postulandi); (ii) l'esistenza o meno di contratto scritto/accertamento dell'accreditamento per gli anni 2006-2007 (richiesta di pagamento subordinata alla sussistenza di convenzione scritta); (iii) corretta imputazione e oneri probatori su tetti di spesa e capacità operativa; (iv) violazione del diritto di difesa per rilievo d'ufficio in appello sulla mancanza del contratto scritto senza concedere termini per le osservazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo (violazione dell'art. 101, 2° co., c.p.c. per rilievo 'a sorpresa' su questione mista di fatto e diritto: mancanza di contratto scritto/accertamento dell'accreditamento) ritenendolo fondato. Ha cassato la sentenza n. 846/2018 della Corte d'Appello di Napoli e ha rinviato alla stessa corte in diversa composizione per consentire il regolare contraddittorio e le attività istruttorie sulla questione rilevata d'ufficio. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Sulla questione del ius postulandi e della legittimità del patrocinio regionale la Cassazione ha ritenuto infondate le censure e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la procura alle liti resta efficace anche se il contratto di patrocinio è stato poi dichiarato incostituzionale o venisse meno per sopravvenienze normative; inoltre ha ritenuto che la norma statale successiva (art. 11, 8° co. bis D.L. n.35/2013, conv. L. n.64/2013) rende ammissibile il patrocinio degli uffici legali regionali alle ASL.
Norme richiamate
art. 29 L.R. Campania n. 1/2009
"nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l’avvocatura regionale è abilitata a svolgere attività di consulenza ... e a patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione"
La disposizione regionale è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.91/2013) per eccesso di competenza; tuttavia gli atti processuali svolti sulla base di procura alle liti rimangono efficaci e non invalidati ex tunc, per la distinzione tra procura ad litem e contratto di patrocinio.
art. 11, comma 8-bis, D.L. n.35/2013 (conv. L. n.64/2013)
"... gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale..."
La norma statale sopperisce alla declaratoria di illegittimità della normativa regionale, consentendo il patrocinio da parte degli uffici legali regionali anche per enti come le ASL; la Cassazione ha ritenuto che essa non contrasti con la sentenza della Consulta e legittima il patrocinio regionale.
art. 645 c.p.c.
Regola l'opposizione al decreto ingiuntivo: la Corte ha ritenuto che l'opposizione proposta con valida procura alle liti mantiene efficacia anche se il contratto di patrocinio è poi ritenuto illegittimo.
art. 101, 2° co., c.p.c.
Il giudice che rilevi d'ufficio una questione di fatto o mista fatto/diritto deve indicarla alle parti e concedere termini per osservazioni; la mancata indicazione (decisiva per la decisione) viola il diritto di difesa e determina nullità della decisione, con necessità di rinvio per consentire il contraddittorio.
art. 182 c.p.c.
La norma disciplina la sanatoria dei vizi di rappresentanza: la Cassazione ha ritenuto irrilevante decidere nel merito sull'operatività della sanatoria quando la questione decisiva era diversa (il rilievo d'ufficio sulla mancata forma scritta del contratto), ma ha richiamato la distinzione tra inesistenza e nullità della procura/mandato.
art. 633 ss. c.p.c. e art. 2041 c.c.
Richiamate come base della domanda monitoria e dell'azione alternativa (risarcitoria) per il pagamento dei corrispettivi; la decisione non ha definitivamente risolto il merito economico, rinviando a nuova valutazione dopo il regolare contraddittorio.
art. 2909 c.c., art. 92 c.p.c., art. 132 c.p.c.
Norme citate nelle censure relative a decadenze, spese e motivazione: la Cassazione ha assorbito tali motivi in ragione dell'accoglimento del quarto motivo che ha imposto il rinvio.
Massime di principio
- La procura ad litem, come atto processuale disciplinato dal diritto processuale, conserva efficacia anche se il successivo contratto di patrocinio o la norma che lo autorizzava viene dichiarata incostituzionale; quindi gli atti compiuti validamente in giudizio non si annullano automaticamente per la sorte del contratto di mandato.
- Una norma statale sopravvenuta che disciplin(i) il patrocinio degli uffici legali regionali può sanare questioni di legittimità della normativa regionale precedente e rendere lecita la rappresentanza processuale delle ASL da parte di avvocati regionali, salvo specifici profili di conflitto di interessi.
- Se il giudice rileva d'ufficio una questione mista di fatto e di diritto (la cosiddetta 'terza via'), è obbligato a indicarla alle parti e concedere tempi per osservazioni e attività istruttorie; il mancato rispetto di tale obbligo costituisce vizio che può portare alla cassazione e al rinvio per assicurare il contraddittorio.
- Quando la validità delle pretese economiche di una struttura sanitaria dipende dall'esistenza di un atto amministrativo o di un contratto scritto (es. provvedimento di accreditamento o convenzione), tale requisito può essere considerato 'ad substantiam' e la sua assenza può travolgere la domanda: il giudice deve consentire alle parti di dibattere e provare tale questione prima di decidere.
- Sui profili relativi ai limiti di spesa, tetti e capacità operativa, l'onere probatorio può ricadere sull'amministrazione che invoca il fatto impeditivo; le parti devono essere messe in condizione di produrre documenti e prove su tali elementi nel corso del contraddittorio.
- In caso di dubbio sulla regolarità della rappresentanza processuale, prima di escludere atti o dichiarare l'inammissibilità/opposizione, il giudice dovrebbe valutare se il vizio sia sanabile tramite ratifica o termine ex art.182 c.p.c., e consentire le necessarie integrazioni probatorie.
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