Cassazione Civile, Ordinanza n. 28524/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per attività di assistenza e difesa svolta in diversi procedimenti di espropriazione forzata immobiliare promossi o seguiti nell'interesse della Camera di Commercio di Frosinone. L'ente propose opposizione al decreto, sostenendo varie ragioni di invalidità e inefficacia del rapporto professionale e del credito azionato; il tribunale accolse l'opposizione, ma la corte d'appello riformò la decisione e rigettò l'opposizione, ritenendo validamente concluso il contratto di patrocinio, provata l'attività difensiva e infondate le eccezioni di nullità, difetto di rappresentanza, abuso del frazionamento del credito e deroga ai minimi tariffari. Avverso tale sentenza l'ente propose ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositò atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell'udienza e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha escluso il raddoppio del contributo unificato. Non vi è stato esame nel merito dei motivi di ricorso, poiché la rinuncia ha definito il processo.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso in cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente proposta.
L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la regolazione delle spese secondo le regole del processo estinto.
La nullità per causa illecita richiede la prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta; nel caso esaminato tale prova è stata ritenuta mancante dal giudice di merito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'obbligo del raddoppio del contributo unificato non è stato ritenuto sussistente nella fattispecie decisa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- Nel giudizio estinto per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia esaurisce il giudizio di legittimità e impedisce ogni pronuncia sul merito della sentenza impugnata.
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