Cassazione Civile, Ordinanza n. 34482/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società e dal successivo reclamo rigettato dalla Corte d'appello. La società sosteneva che il tribunale competente non fosse quello che aveva pronunciato il fallimento, poiché la sede legale era stata trasferita a Roma e, a suo dire, la sede effettiva coincideva con quella legale. Contestava inoltre che la Corte territoriale avesse valorizzato solo indizi negativi e non avesse considerato elementi positivi, lamentando anche omessa pronuncia sulle sue difese e mancato rilievo di un preteso giudicato formatosi in un precedente procedimento di fallimento conclusosi dinanzi al Tribunale di Roma. Con il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, denunciava: violazione dell'art. 9 l. fall. e degli artt. 2697 e 2727 c.c. per errata individuazione della sede effettiva e per asserita inversione dell'onere della prova; nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; violazione dell'art. 9 l. fall. e dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia di giudicato al decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato una precedente istanza di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha rigettati come infondati. Ha ritenuto corretta l'esclusione del giudicato esterno, osservando che i provvedimenti sulla competenza hanno efficacia solo endoprocessuale e non fanno stato in un diverso giudizio, salvo quelli emessi in sede di regolamento di competenza. Ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, poiché la decisione sulla competenza riguarda un'eccezione di rito e non può dar luogo al vizio denunciato. Nel merito, ha confermato che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo della sede principale dell'impresa, presunta coincidente con la sede legale fino a prova contraria; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva logicamente desunto da molteplici elementi indiziari che il centro direttivo e amministrativo dell'impresa era rimasto a Ravenna nonostante il trasferimento formale a Roma. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati. È stato altresì dato atto, nel dispositivo, degli effetti economici previsti per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui è situata la sede principale dell'impresa, presunta coincidente con la sede legale fino a prova contraria.
La parte che contesta la coincidenza tra sede legale e sede effettiva deve fornire elementi univoci idonei a superare la presunzione legale.
La sede effettiva può essere desunta da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, idonee a dimostrare il centro direttivo dell'impresa.
Non è configurabile omessa pronuncia sulla questione di competenza, trattandosi di eccezione pregiudiziale di rito; il vizio riguarda l'omesso esame di domande o capi autonomi di merito.
Il giudicato non si forma sulla statuizione di competenza contenuta in un provvedimento del giudice di merito, salvo i limiti propri del giudicato formale nel medesimo processo.
Quando si intende censurare solo la pronuncia sulla competenza, l'impugnazione va proposta con regolamento di competenza.
Il ricorso può convertirsi in istanza di regolamento di competenza se presenta i requisiti formali e sostanziali richiesti e risulta tempestivo.
La localizzazione di attività commerciali o di rapporti giuridici in altri luoghi non è decisiva ai fini della sede principale dell'impresa, che rileva per la competenza fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si determina con riferimento alla sede principale dell'impresa, che si presume coincidente con la sede legale; tale presunzione può essere vinta solo da prove univoche che dimostrino altrove il centro effettivo di direzione, amministrazione e organizzazione.
- Ai fini dell'individuazione della sede effettiva dell'impresa hanno rilievo gli indici concreti relativi al centro direttivo e amministrativo, mentre sono irrilevanti elementi che attengono alla mera operatività produttiva o alla presenza di recapiti formali.
- Le decisioni sulla competenza del giudice di merito hanno efficacia endoprocessuale e non producono giudicato sostanziale in un distinto giudizio, salvo il caso particolare dei provvedimenti della Corte di cassazione emessi in sede di regolamento di competenza.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto alla decisione su un'eccezione di competenza, poiché essa attiene a una questione pregiudiziale di rito e non a un capo autonomo di domanda o di merito.
- Quando l'impugnazione mira esclusivamente a contestare la statuizione sulla competenza, lo strumento corretto è il regolamento di competenza; il ricorso per cassazione ordinario può essere convertito in regolamento se ne possiede i requisiti ed è tempestivo.
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