Cassazione Penale, Ordinanza n. 37136/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 30 ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma con un unico motivo, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 44, lett. b), del d.P.R. 380/2001 e agli artt. 157 e seguenti c.p. La censura riguardava il momento consumativo e la prescrizione del reato edilizio relativo a un manufatto destinato a garage. Secondo la difesa, l’assenza del manufatto nelle immagini satellitari del 2020 dimostrava soltanto che esso non era stato realizzato alla data, non precisata, dello scatto, senza consentire di stabilire quando fosse stato costruito nell’anno 2020 o subito dopo. La difesa sosteneva quindi che non si potesse escludere il completamento dell’opera in epoca tale da comportare la prescrizione prima della decisione d’appello e invocava il favor rei. Con memoria depositata il 10 settembre 2026, la difesa ha ribadito che il garage avrebbe potuto essere realizzato entro il 29 ottobre 2020 e che tale possibilità avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza indicare specifiche criticità della motivazione. La Corte territoriale, sulla base delle immagini satellitari relative agli anni 2014-2018 e al 2020, nelle quali il garage non compariva, e della sua presenza al sopralluogo del 7 maggio 2021, aveva individuato in quest’ultima data, con valutazione ritenuta non manifestamente illogica, il momento di cessazione della permanenza. La richiesta di attribuire alle immagini un diverso significato e di collocare la realizzazione entro una data più favorevole sollecitava una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione. La Corte ha inoltre escluso che il favor rei imponesse automaticamente, ai fini della prescrizione, di adottare la ricostruzione cronologica più favorevole, in presenza di una motivazione coerente basata sugli elementi disponibili. La memoria non ha introdotto argomenti nuovi né individuato travisamenti della prova, manifesta illogicità o specifiche violazioni di legge. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stati esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001
La Corte territoriale ha accertato, con valutazione di fatto conforme a quella del Tribunale, che il manufatto destinato a garage non compariva né nelle immagini riferibili agli anni 2014-2018 né nell'immagine del 2020 (immagini, sinoti, tratte da Google Earth, utilizzabili pacificamente come documenti ex art. 234, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Bezziccheri, Rv. 271313 - 01). Da tale dato ha tratto la conclusione che l'opera fosse stata ultimata successivamente, individuando prudenzialmente la cessazione della permanenza alla data dell'accertamento del 7 maggio 2021.
Per il reato edilizio permanente, la cessazione della permanenza può essere collocata alla data dell’accertamento quando gli elementi probatori disponibili mostrano che l’opera non era presente nelle immagini precedenti e che risultava invece esistente al sopralluogo.
La regola del ragionevole dubbio opera, infatti, con riguardo all'accertamento della responsabilità penale e non impone al giudice di adottare la ricostruzione temporalmente più favorevole quando esista una motivazione logicamente coerente che consenta di individuare il momento consumativo del reato sulla base degli elementi disponibili (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 - 01; Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, Zizzi, Rv. 272076 - 01).
La sola incertezza sulla data esatta di realizzazione non impone di dichiarare prescritto il reato sulla base della cronologia più favorevole, se il giudice ha individuato il momento rilevante con una motivazione logicamente coerente fondata sugli elementi disponibili.
La Corte territoriale ha accertato, con valutazione di fatto conforme a quella del Tribunale, che il manufatto destinato a garage non compariva né nelle immagini riferibili agli anni 2014-2018 né nell'immagine del 2020 (immagini, sinoti, tratte da Google Earth, utilizzabili pacificamente come documenti ex art. 234, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Bezziccheri, Rv. 271313 - 01).
Le immagini tratte da Google Earth sono utilizzabili nel processo penale come documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dai giudici di merito; il controllo di legittimità verifica la tenuta logica e giuridica della motivazione, non quale ricostruzione fattuale sia preferibile.
- La data di cessazione della permanenza di un reato edilizio può essere individuata nella data dell’accertamento quando l’opera non risulta nelle immagini disponibili anteriori e risulta invece esistente al sopralluogo, purché l’inferenza sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Ai fini della prescrizione, l’incertezza sul giorno esatto di realizzazione dell’opera non comporta automaticamente l’adozione della cronologia più favorevole all’imputato, quando la decisione individui il momento consumativo sulla base degli elementi disponibili con motivazione logicamente coerente.
- La riproposizione in cassazione di censure già esaminate nei gradi di merito, senza confronto critico con la motivazione impugnata e senza indicazione di specifici vizi di legittimità, non supera il controllo di ammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37000/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37001/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37004/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37005/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37006/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37009/2026 del 22/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →