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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05713/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto intimato sulla base di un contratto di credito peschereccio con garanzia ipotecaria, stipulato per finanziare un impianto di acquacoltura e assistito da fideiussione prestata dal resistente. In primo grado l’opposizione era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale ha accolto il gravame del debitore e ha dichiarato nullo il precetto per difetto di titolo esecutivo, ritenendo che il mutuo peschereccio non fosse titolo esecutivo perché la somma non risultava immediatamente erogata ma subordinata a erogazioni in più soluzioni legate allo stato di avanzamento lavori, dunque mancava la traditio necessaria. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse trascurato fatti non contestati e coperti da giudicato, ossia l’avvenuta erogazione e la produzione della quietanza; 2) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 41 T.U.B., assumendo che la questione della mancata notificazione del titolo esecutivo attenesse all’opposizione agli atti esecutivi, ormai preclusa, e che comunque nel credito fondiario/peschereccio non sarebbe richiesta tale notifica; 3) violazione degli artt. 115 e 347 c.p.c. e dell’art. 123-bis disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte non avesse esaminato l’atto di erogazione e quietanza contenuto nel fascicolo di primo grado. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale tardivo, deducendo: a) la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990; b) l’erronea compensazione delle spese di lite. La Cassazione ha però ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata non fosse il mancato reperimento documentale dell’atto di erogazione, bensì l’assenza di immediata disponibilità della somma mutuata, considerata dalla Corte territoriale presupposto essenziale perché il mutuo integri titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Poiché i motivi di ricorso attaccavano un profilo secondario e non la vera ratio, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della cessionaria del credito e inefficace il ricorso incidentale tardivo del debitore fideiussore. Ha inoltre condannato la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione ai procuratori antistatari, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione impugnata è rimasta ferma nella parte in cui aveva annullato il precetto per difetto di titolo esecutivo, ritenendo il contratto di mutuo peschereccio non idoneo a fondare l’esecuzione perché non accompagnato da immediata erogazione della somma mutuata.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    Perché un mutuo possa valere come titolo esecutivo occorre che la somma mutuata sia stata resa immediatamente disponibile alla parte mutuataria, con conseguente insorgenza dell’obbligo di restituzione.

  • art. 615 c.p.c.

    La ricorrente sosteneva che le doglianze sulla notificazione del titolo non attengano all’opposizione all’esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    La ricorrente sosteneva che l’eventuale mancanza di notificazione del titolo esecutivo rientri nell’opposizione agli atti esecutivi, soggetta a termine decadenziale.

  • art. 41 D.Lgs. 385/1993

    Invocato per affermare che, nel credito fondiario e nel credito peschereccio equiparato, il creditore è esonerato dalla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 43 D.Lgs. 385/1993

    Richiamato come base del contratto di credito peschereccio garantito da ipoteca.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre che la Corte d’appello avrebbe pronunciato su una questione non devoluta.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per sostenere che l’erogazione del mutuo era circostanza non contestata e quindi acquisita al giudizio.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato insieme al giudicato per sostenere l’intangibilità di fatti già definitivi.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere che su erogazione e quietanza si fosse formato giudicato.

  • art. 347 c.p.c.

    Invocato per contestare la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado in appello.

  • art. 123-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della doglianza sul fascicolo di parte.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per l’intervento in appello della cessionaria del credito.

  • art. 334 c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha reso inefficace il ricorso incidentale tardivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato contro la compensazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato contro la compensazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990

    Invocato dal resistente per dedurre la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.

  • artt. 1427 e 1439 c.c.

    Richiamati in via subordinata nell’opposizione originaria per chiedere l’annullamento del contratto di mutuo per vizi della volontà, connessi anche alla buona fede.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità della fideiussione.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini dell’idoneità di un contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ciò che rileva è la immediata disponibilità della somma mutuata in favore del mutuatario; la mera previsione di erogazioni successive o condizionate può escludere la traditio necessaria.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se censura un profilo secondario o meramente argomentativo, il ricorso è inammissibile.
  • La dedotta mancata contestazione di un fatto o la pretesa preclusione di specifiche eccezioni processuali non è decisiva quando la decisione si fonda su una diversa e autonoma ragione giuridica non specificamente aggredita.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c.
  • In materia di spese del giudizio di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alla rifusione e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneMutuo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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