Cassazione Civile, Ordinanza n. 26192/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro una precedente decisione della stessa CTR. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: con il primo si denunciava la violazione delle norme sul giudicato esterno nel processo tributario, sostenendo che la CTR non avesse riconosciuto l’efficacia vincolante del giudicato formatosi sull’annualità 2008, relativa alla rideterminazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso immobiliare, giudicato che avrebbe dovuto spiegare effetti anche sulle annualità successive 2010, 2011 e 2012, poiché la plusvalenza era stata rateizzata nel quinquennio 2008-2012; con il secondo si censurava l’erronea esclusione del giudicato sull’annualità 2009, assumendo che la sentenza della CTR relativa a tale anno non fosse stata impugnata in cassazione e fosse quindi divenuta definitiva, con conseguente consolidamento dell’accertamento tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che nel processo tributario il giudicato esterno opera anche rispetto a rapporti di durata o a elementi della fattispecie aventi efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, ma solo nei limiti in cui l’accertamento sia relativo a qualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari destinati a valere per più periodi d’imposta. Ha quindi rilevato che la CTR aveva errato nel non attribuire efficacia al giudicato formatosi sull’annualità 2008 e nel non considerare definitivo anche l’accertamento relativo al 2009. Per l’annualità 2008 il giudicato si era formato per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio; per il 2009 la sentenza di merito non era stata impugnata in cassazione. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Viene utilizzato come norma processuale per denunciare errori di diritto nell’applicazione delle regole sul giudicato esterno e sulla revocazione.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, disciplina gli effetti della cassazione con rinvio e della mancata riassunzione, con consolidamento dell’atto impositivo e definitività dell’accertamento.
La mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio comporta l’estinzione del processo e il consolidamento della decisione/atto nei limiti affermati dalla giurisprudenza richiamata.
Il giudicato fa stato tra le parti e preclude il riesame della questione decisa nei successivi giudizi sul medesimo rapporto giuridico.
art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma invocata in relazione alla revocazione, quale rimedio per contrasto con giudicato o per altre ipotesi tipiche richiamate dal ricorrente.
Richiamato nella sentenza impugnata e nella censura dell’Agenzia; la Corte ribadisce che nel processo tributario il giudicato esterno va ricostruito secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla giurisprudenza citata in tema di estinzione del processo per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno può spiegare effetti anche oltre il singolo periodo d’imposta, quando riguarda un elemento della fattispecie avente efficacia durevole o pluriennale, come una qualificazione giuridica o un presupposto normativo destinato a incidere su più annualità.
- L’autonomia dei periodi d’imposta non esclude il giudicato esterno: essa opera solo per i fatti variabili di anno in anno, non per gli elementi permanenti o pluriennali che costituiscono premessa logica comune a più accertamenti.
- Se, dopo cassazione con rinvio, il giudizio non viene riassunto, l’estinzione del processo determina il consolidamento dell’atto impositivo e rende definitiva la statuizione che ne è oggetto, con effetti rilevabili anche d’ufficio.
- La definitività di una sentenza tributaria deriva anche dalla mancata impugnazione in cassazione; una volta formatosi il giudicato, la questione non può essere nuovamente rimessa in discussione tra le stesse parti.
- Nel valutare l’efficacia del giudicato esterno il giudice tributario deve applicare i principi della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra giudicato, durata del rapporto e pluralità di periodi d’imposta, non criteri estranei o più rigidi desunti da altre giurisdizioni.
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