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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10773/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento dell'imposta di registro e delle relative sanzioni. La società contribuente aveva impugnato la cartella e in primo grado aveva ottenuto l'annullamento della sanzione nella misura del 30% dell'importo dovuto; la commissione regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione la contribuente, oltre a resistere, propone ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al difetto di motivazione della cartella, per mancata indicazione del criterio di calcolo delle sanzioni. L'Agenzia propone ricorso principale denunciando violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997: sostiene che la CTR abbia errato nel ritenere illegittima la sanzione del 30% per il tardivo pagamento dell'imposta di registro, nonostante fossero già state applicate le sanzioni previste dall'art. 69 d.P.R. n. 131/1986 per l'omessa/tardiva registrazione. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso incidentale e fondato quello principale, osservando che il criterio di calcolo della sanzione è predeterminato per legge e che la sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 ha portata generale e si applica anche all'imposta di registro quando vi sia tardivo pagamento; ha quindi cassato la sentenza e deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso incidentale della contribuente. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio in sede di merito, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, e ha rigettato il ricorso originario della società contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, condannando la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con applicazione del raddoppio del contributo unificato per il ricorso incidentale ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla motivazione della cartella.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione al regime sanzionatorio dell'imposta di registro.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, in presenza di una questione di diritto decidibile senza ulteriori accertamenti di fatto, di cassare e decidere nel merito evitando il rinvio.

  • art. 111, comma secondo, Cost.

    richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    ha portata generale e si applica a ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto, compreso il tardivo pagamento dell'imposta di registro.

  • art. 69 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    nella versione ratione temporis puniva l'omessa richiesta di registrazione; per il ritardo nella registrazione la Corte rileva che, prima della modifica del 2015, non era prevista una sanzione specifica.

  • art. 18 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    ha reintrodotto espressamente nell'art. 69 d.P.R. n. 131/1986 la fattispecie del ritardo nella registrazione come violazione sanzionata.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito omette di pronunciare su un motivo di gravame, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito se la questione è di puro diritto, è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • In materia di sanzioni tributarie, il criterio di quantificazione predeterminato dalla legge rende sufficiente, ai fini motivazionali, il richiamo alla disposizione normativa che stabilisce la misura della sanzione o alla tipologia di violazione che consente di ricavare il criterio legale di calcolo.
  • L'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 ha portata generale e si applica a ogni ipotesi di mancato o tardivo pagamento del tributo nel termine previsto, salvo diversa disciplina speciale espressa.
  • Per il ritardo nella registrazione degli atti, prima dell'intervento del d.lgs. n. 158/2015, l'ordinamento non prevedeva una sanzione specifica nell'art. 69 d.P.R. n. 131/1986; la successiva modifica normativa conferma la necessità di una previsione espressa per tale fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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