Sentenza del 28/09/2016 n. 19114 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a L.V. un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2004, rideterminando maggiori IRPEF, IVA e IRAP sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale di Parma aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, aveva confermato l’accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che non fossero state adeguatamente considerate le sue condizioni concrete (mezzi vetusti, lavoro proprio e di due autisti, unico committente e margini ridotti) e l’inidoneità dei dati statistici a rappresentare la sua attività; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., contestando che alle risultanze statistiche fosse stato attribuito valore probatorio autosufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché entrambi i motivi erano inammissibili. Il primo era formulato in modo generico: non individuava con precisione i passaggi della motivazione censurati né i fatti controversi decisivi, mescolava contestazioni di fatto e di diritto e non specificava le prove asseritamente trascurate né la loro decisività; inoltre mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il secondo era privo di pertinenza, poiché la CTR non aveva considerato lo studio di settore una prova autosufficiente, ma aveva ritenuto la presunzione semplice corroborata da elementi acquisiti nel contraddittorio, tra cui i consumi di carburante. È stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo l’accertamento. L.V. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.645 euro per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; nessun rinvio.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può concernere soltanto una questione di fatto e mai diritto.
Il vizio motivazionale deducibile in cassazione riguarda questioni di fatto, non contestazioni di diritto; il ricorrente deve inoltre individuare in modo specifico il fatto controverso e decisivo e il difetto motivazionale lamentato.
Art. 366 c.p.c.
Nelle parti in cui il ricorrente ha dedotto l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie lo stesso avrebbe dovuto ottemperare all'onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ( art. 366 cod. proc. civ. ), di specificare, mediante richiami e trascrizioni, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riportare le prove che si assumono trascurate o valutate erroneamente, spiegando perché siano decisive; la mancanza di tali indicazioni rende la censura inammissibile.
Art. 2697 c.c.
La Corte non ha stabilito una regola generale sul valore probatorio degli studi di settore: ha dichiarato inammissibile la censura perché non corrispondeva al contenuto della sentenza impugnata, che aveva considerato le risultanze statistiche insieme ad altri elementi, compresi i consumi di carburante.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura per vizio di motivazione deve distinguere chiaramente il difetto denunciato, indicare i passaggi della decisione contestati e individuare il fatto controverso e decisivo; doglianze generiche o cumulative possono essere dichiarate inammissibili.
- Chi lamenta il mancato o scorretto esame di prove deve indicarle specificamente e spiegare perché, se considerate, avrebbero potuto invalidare la motivazione della decisione.
- Il giudizio di cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del merito, dei fatti o delle prove quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata, logica e coerente.
- Una censura sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile se muove da una ricostruzione della sentenza impugnata che non corrisponde al suo effettivo contenuto.
- Nel caso deciso, gli studi di settore non sono stati trattati come prova autosufficiente: la presunzione è stata ritenuta corroborata da elementi ulteriori emersi nel contraddittorio. La sentenza non determina però, in termini generali, il valore probatorio degli studi di settore al di fuori di quel caso.
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