Sentenza del 20/03/2015 n. 5620 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il disconoscimento, mediante avviso di recupero, di una parte del credito d’imposta per investimenti previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, utilizzata in compensazione con modello F24 del 15 novembre 2002. L’Agenzia contestava che la compensazione fosse avvenuta durante la sospensione dell’utilizzo dei crediti disposta dal D.L. n. 253/2002, dal 13 novembre 2002 al 31 marzo 2003, termine poi prorogato al 9 aprile. La CTR della Basilicata aveva confermato la decisione di primo grado parzialmente favorevole al contribuente, ritenendo legittima la compensazione perché il credito era già maturato, richiamando lo Statuto del contribuente e rilevando che i codici tributo erano stati materialmente inibiti solo il 18 novembre 2002. L’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione insufficiente; 2) violazione delle norme sul credito e sulla sospensione, sostenendo che la disciplina aveva soltanto temporaneamente sospeso l’utilizzo del credito e non era inapplicabile per contrasto con lo Statuto. Il contribuente ha resistito e proposto tre motivi incidentali condizionati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: pur sintetica, la motivazione della CTR era sufficiente a rendere comprensibile il ragionamento, sicché non sussisteva la denunciata nullità. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che lo Statuto del contribuente non impediva l’applicazione della sospensione legislativa dell’utilizzo del credito: le sue disposizioni non prevalgono sulla legge ordinaria e non consentono di disapplicare una norma di legge incompatibile. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato, anche per le spese, a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, cui spetta riesaminare la controversia. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato inammissibile, poiché le relative questioni potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio. Nessuna statuizione definitiva è stata resa sul diritto sostanziale alla compensazione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2 (Statuto del contribuente)
La disposizione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l'effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, nè il termine da essa stabilito attiene all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo.
Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto non costituisce un vincolo costituzionale né una garanzia direttamente inerente al diritto di difesa. Una legge successiva può quindi intervenire senza rispettare quel termine; il succedersi ravvicinato delle leggi va affrontato come ordinaria successione normativa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), rilevanza e rango delle sue disposizioni
La sospensione dell'utilizzo del credito di imposta, sancita dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1 e dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7, non è preclusa dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), le cui disposizioni costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria.
Lo Statuto del contribuente orienta l’interpretazione delle norme tributarie e può aiutare a risolvere dubbi ermeneutici, ma non prevale sulla legge ordinaria. La sospensione legislativa dell’utilizzo del credito resta quindi applicabile e non può essere disapplicata per il solo contrasto con lo Statuto.
Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, artt. 1 e 2
La sospensione dell'utilizzo del credito di imposta, sancita dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1 e dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7, non è preclusa dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente).
La disciplina del D.L. n. 253/2002 ha disposto la sospensione temporanea dell’utilizzo del credito d’imposta e tale sospensione non è neutralizzata dallo Statuto del contribuente. La decisione rinvia al giudice di merito il riesame della concreta compensazione avvenuta nel periodo sospeso.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7
La sospensione dell'utilizzo del credito di imposta, sancita dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1 e dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7, non è preclusa dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente).
La disposizione di proroga o conferma della sospensione dell’utilizzo del credito è applicabile anche in presenza dello Statuto del contribuente, che non ha rango sovraordinato alla legge ordinaria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La sentenza, infatti, sul punto in oggetto, contiene una motivazione che, pur nella sua estrema sintesi, appare sufficiente a rendere intellegibile il ragionamento posto dal Giudice a fondamento della decisione.
La motivazione sintetica non determina di per sé nullità: il vizio processuale denunciato non sussiste quando la decisione consente comunque di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è citata soltanto per indicare il deposito della memoria illustrativa e non fonda una statuizione della Corte.
Massime di principio
- Lo Statuto del contribuente è un criterio guida per interpretare le norme tributarie, ma non prevale sulla legge ordinaria e non consente, da solo, di disapplicare una disposizione legislativa.
- Una sospensione legislativa temporanea dell’utilizzo di un credito d’imposta può operare anche se il credito è già maturato: maturazione del credito e possibilità di utilizzarlo in compensazione sono questioni distinte.
- La violazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto non rende automaticamente invalida una legge successiva; il susseguirsi delle disposizioni è trattato come normale successione di leggi nel tempo.
- Una motivazione molto concisa non è nulla se permette di comprendere le ragioni della decisione; la nullità non può essere fatta discendere dalla sola brevità della motivazione.
- Dopo la cassazione con rinvio, il contribuente integralmente vittorioso nel grado precedente può riproporre davanti al giudice di rinvio le questioni formulate con ricorso incidentale condizionato, che in tale situazione è dichiarato inammissibile.
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