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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10964/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una creditrice aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata semplificata. Il tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo non provato il presupposto quantitativo dei debiti scaduti di importo almeno pari a 30.000 euro. La corte d'appello ha invece accolto il reclamo della creditrice, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2 CCII per avere la corte territoriale ritenuto sussistente lo stato di crisi/insolvenza; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte non avrebbe valutato i flussi di cassa prospettici e la capacità di far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi; (3) violazione dell'art. 49, comma 5, CCII, contestando il superamento della soglia di debiti scaduti di 30.000 euro e deducendo che andassero scomputati alcuni pagamenti, oltre a lamentare un errore nell'ammontare di una fattura. La resistente ha depositato un controricorso, ma tardivamente rispetto al termine di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i primi due motivi miravano in realtà a contestare nel merito l'accertamento di insolvenza compiuto dal giudice di appello, accertamento riservato al giudice di merito e sorretto da motivazione ritenuta congrua. La Corte ha chiarito che lo stato di insolvenza consiste nell'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni e non è escluso dalla presenza di attivo patrimoniale non prontamente liquidabile; inoltre, le ragioni dell'insolvenza sono irrilevanti. Ha anche precisato che le doglianze sui flussi di cassa prospettici attengono allo stato di crisi, non all'insolvenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su dati fattuali non ricavabili dalla sentenza impugnata e privo di autosufficienza. È stato dichiarato inammissibile anche il controricorso, perché tardivo. La ricorrente è stata condannata a versare € 2.500 alla Cassa delle ammende ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 C.C.I.I.

    "il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"

    definisce lo stato di insolvenza come incapacità attuale e strutturale di adempiere regolarmente, distinta dalla mera crisi; la prognosi sui flussi di cassa prospettici attiene alla crisi, non all'insolvenza.

  • art. 49, comma 5, C.C.I.I.

    debiti scaduti di importo almeno pari a € 30.000

    la soglia minima va verificata sulla base dei debiti effettivamente scaduti e non pagati; le censure che presuppongono fatti non risultanti dalla sentenza sono inammissibili.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non consente di trasformare il motivo in una critica al merito dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata ha evidenziato l'inammissibilità dei motivi perché diretti contro l'accertamento di insolvenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha costituito il rito camerale per la trattazione del ricorso dopo la richiesta di decisione.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine stabilito.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la nullità della notificazione del ricorso è sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 160 c.p.c.

    la notificazione irregolare è nulla e non inesistente, quindi sanabile.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    unitamente all'art. 380-bis consente la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Lo stato di insolvenza, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, è una situazione di impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; non coincide con la sola presenza di squilibrio economico o con una futura possibile difficoltà di pagamento.
  • L'insolvenza può essere desunta da elementi sintomatici, come il mancato pagamento dei debiti e la necessità di rateizzazioni, anche se l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo, quando tale attivo non sia agevolmente convertibile in liquidità in tempi brevi.
  • Le cause dell'insolvenza sono irrilevanti ai fini dell'apertura della procedura concorsuale: non assume rilievo che la crisi di liquidità dipenda da fattori esterni o non imputabili al debitore.
  • Le censure formulate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove; occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso e completamente omesso dal giudice di merito.
  • La contestazione della soglia dei debiti scaduti ex art. 49, comma 5, CCII deve essere costruita su dati processualmente pertinenti e autosufficienti; l'allegazione di circostanze fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata comporta inammissibilità.
  • La prognosi sui flussi di cassa prospettici è pertinente allo stato di crisi, mentre lo stato di insolvenza guarda alla incapacità attuale di adempiere regolarmente alle obbligazioni.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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