Sentenza del 19/01/2021 n. 571 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli Avvocati impugnavano il provvedimento prot. n. 00694/18 che intimava il versamento di Euro 300,00 per mancato pagamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un decreto della Corte d'Appello che aveva liquidato le spese in loro favore (compensi degli avvocati antistatari). Sostenevano che il procedimento ex art. 3 L. n. 89/2001 (Legge Pinto) è esente dal contributo unificato e che tale esenzione si estenderebbe anche al giudizio di ottemperanza collegato, incluse le azioni promosse dagli Avvocati per il pagamento delle proprie competenze.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado (CTP Napoli, n. 4829) è stata confermata. Il Collegio ha ritenuto che le norme che prevedono esenzioni siano di stretta interpretazione e non ammettano estensione analogica: l'esenzione dal contributo unificato prevista per i procedimenti ex art.3 L.89/2001 (e richiamata dal D.L. 11.02.2002 n.28 che ha inserito l'art.5‑bis) riguarda il procedimento volto all'equa riparazione promosso dal soggetto vittima della durata irragionevole del processo, ma non si estende al giudizio di ottemperanza autonomo instaurato dall'avvocato per il recupero delle proprie competenze, che costituisce credito autonomo. La Carta dei Servizi e circolari non possono creare esenzioni di natura normativa. Per le spese del presente grado, essendo la questione fondata su dubbi interpretativi di legge, le spese sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Legge 24.03.2001 n.89 (Legge Pinto), art.3
Individua il procedimento per l'equa riparazione per eccessiva durata del processo; tale procedimento beneficia, per disposizione successiva, di esenzione dal contributo unificato quando instaurato dal soggetto interessato.
D.L. 11.02.2002 n.28 (inserimento art.5‑bis nella L. n.89/2001)
"il procedimento di cui all'art. 3 è esente dal contributo unificato di cui all'art. 9, Legge 23.12.1999 n. 488"
Il decreto ha previsto espressamente l'esenzione per il procedimento ex art.3 L.89/2001; la Corte interpreta questa esenzione come limitata al procedimento volto all'equa riparazione promosso dal cittadino, non estendibile per analogia ad altri giudizi.
D.P.R. 30.05.2002 n.115, art.10
"non è soggetto al Contributo Unificato il processo giù esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"
Stabilisce la regola generale sull'esenzione dal contributo unificato per i processi già esenti; il Collegio lo usa per affermare che le esenzioni riconosciute per legge vanno applicate solo nei casi espressamente previsti.
Riferimento normativo richiamato dall'art.5‑bis per individuare il contributo unificato; la disposizione è parte del quadro normativo che disciplina il contributo unificato.
Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 18.01.2011 e Carta dei Servizi 2017 del T.A.R. Puglia Lecce
Strumenti amministrativi e informativi citati dagli appellanti; il Collegio ha ritenuto che non abbiano valore normativo e non possono introdurre esenzioni fiscali o sostituire la legge.
Giurisprudenza citata (Comm. Trib. Regionale Puglia, 07.03.2014 n.563)
Giurisprudenza di supporto che ha ritenuto coerente la scelta legislativa di esentare il cittadino dall'onere del contributo nel giudizio per equa riparazione, per non ostacolare l'accesso alla giustizia; utilizzata come argomento interpretativo ma senza estensione ai giudizi di ottemperanza promossi dagli avvocati.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali e tributarie (compreso il contributo unificato) sono di stretta interpretazione e non si estendono per analogia a fattispecie non espressamente previste dalla legge.
- L'esenzione prevista per i procedimenti ex art.3 L.89/2001 (e dall'art.5‑bis) copre il giudizio volto ad ottenere l'equa riparazione promosso dal cittadino interessato; non si ritiene automaticamente estesa al giudizio di ottemperanza autonomo instaurato dall'avvocato per il recupero delle proprie competenze, che costituisce un credito distinto.
- Strumenti amministrativi informativi (circolari, carte dei servizi) non possono creare o estendere esenzioni di natura normativa: solo una norma di legge può introdurre o ampliare esenzioni tributaria.
- In caso di dubbio interpretativo sulla applicazione di esenzioni di contributo unificato, il giudice può compensare le spese di lite tra le parti.
- Per situazioni analoghe, il comportamento prudente del soggetto privato è valutare l'obbligo di pagamento del contributo o chiedere un intervento legislativo/chiarificatore; l'avvocato che agisce per conto proprio per il recupero di compensi deve considerare che il proprio credito è autonomo rispetto a quello del cliente e quindi potrebbe non beneficiare di esenzioni concesse al procedimento principale.
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