Cassazione Civile, Ordinanza n. 09698/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio in cui era stato accertato che tra il lavoratore e la società resistente esisteva un rapporto di lavoro subordinato, previo accertamento dell'interposizione illecita di manodopera attraverso una cooperativa formalmente datrice di lavoro. In seguito a tale accertamento, il lavoratore aveva introdotto un nuovo giudizio per ottenere le differenze retributive maturate. La Corte d'appello, riformando parzialmente il primo grado, aveva ritenuto prescritti i crediti anteriori al quinquennio precedente una lettera interruttiva del 2009, escludendo che la prescrizione decorresse solo dall'accertamento giudiziale del rapporto e considerando corretti i conteggi del consulente tecnico. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per apparenza di motivazione nel calcolo delle differenze retributive; dall'altro la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 2935 e 2945 c.c., sostenendo che la prescrizione dei crediti non poteva decorrere prima della definizione giudiziale dell'an della pretesa e che, in ogni caso, la domanda giudiziale proposta nel 2011 aveva interrotto la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato il rapporto, con ulteriore effetto interruttivo della successiva domanda di quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul secondo motivo, ritenendo fondato il principio per cui la domanda giudiziale di accertamento/costituzione del rapporto, proposta nel 2011, ha efficacia interruttiva della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio, con estensione a tutti i diritti che si ricollegano con stretto nesso causale a quel rapporto, comprese le differenze retributive poi azionate. Ha quindi escluso che fosse maturata la prescrizione dichiarata dalla Corte d'appello. Il primo motivo, relativo alla pretesa apparenza della motivazione, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente la riserva di motivazione in camera di consiglio e il collegio ha deciso in tale forma.
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. per il principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 24 Cost. per il principio della ragione più liquida e per esigenze di economia processuale.
la verifica della questione più agevole può sostituire l'ordine logico delle questioni da trattare.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'efficacia del giudicato sulla decorrenza della prescrizione.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la questione del giudicato impediva di far decorrere la prescrizione da un momento anteriore.
la prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è solo quella giuridica, non gli ostacoli di mero fatto o l'ignoranza soggettiva del diritto.
le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non comprendono, salvo ipotesi espressamente previste, l'ignoranza del diritto o il ritardo dovuto alla necessità di accertamento.
la domanda giudiziale interrompe la prescrizione e l'effetto permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; l'effetto opera per i diritti connessi al rapporto dedotto.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per denunciare la nullità della sentenza per apparenza di motivazione, motivo poi assorbito.
l'accertamento della nullità dell'interposizione di manodopera comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e gli ordinari obblighi retributivi del datore in caso di mancato ripristino del rapporto.
richiamato in via analogica per affermare che, nei casi di somministrazione fuori dai limiti di legge, il rapporto si costituisce in capo all'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione.
Massime di principio
- Quando viene impugnata una decisione sulla prescrizione, il giudice di legittimità può verificare d'ufficio la corretta decorrenza del termine iniziale, poiché la questione resta sub iudice e il giudicato non si forma sui singoli elementi della fattispecie estintiva ma sulla statuizione finale di prescrizione.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impedimento alla decorrenza della prescrizione rileva solo se di natura giuridica; non rilevano invece ostacoli di fatto, ignoranza del diritto o il mero dubbio soggettivo sull'esistenza della pretesa.
- La proposizione di una domanda giudiziale che investe il rapporto fondamentale interrompe la prescrizione per tutti i diritti che da quel rapporto derivano con stretto nesso causale, anche se tali diritti siano azionati solo successivamente o in giudizi distinti.
- L'effetto interruttivo della domanda giudiziale perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio in cui la domanda è stata proposta.
- Nel contesto dell'interposizione illecita di manodopera, una volta accertata la nullità dell'interposizione e la sussistenza del rapporto subordinato, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni dalla messa in mora/offerta della prestazione, in applicazione di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina speciale.
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