Cassazione Civile, Ordinanza n. 39363/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di usucapione proposta da un soggetto che sosteneva di avere posseduto, dal 1987, un fabbricato ad uso abitazione sito in Ottobiano. L'immobile era stato oggetto di esecuzione immobiliare avviata nel 2011 e, all'esito della procedura, era stato aggiudicato a una società che aveva ottenuto il decreto di trasferimento nel 2017. Il Tribunale aveva respinto la domanda di usucapione e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato il possesso utile ad usucapire, in particolare per la mancata dimostrazione di un possesso autonomo e per la mancanza di prova di un atto di interversione, anche considerando che l'immobile era intestato alla moglie del ricorrente e che il godimento iniziale poteva essere spiegato dal rapporto coniugale e dalla convivenza. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe trattato come prove legali meri indizi, attribuendo erroneamente valore confessorio o documentale a missive, fotografie, bollette non pagate e mancata prova del pagamento di imposte, anziché valutarli come elementi di libera formazione del convincimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha chiarito che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva semplicemente esercitato il potere di apprezzamento delle prove, valorizzando elementi quali incuria dell'immobile, mancata manutenzione, mancato pagamento delle utenze e mancata dimostrazione del pagamento dei tributi. È stato inoltre ribadito che, in tema di usucapione, grava su chi la invoca la prova di tutti gli elementi costitutivi, compreso l'animus possidendi, e che la mera disponibilità del bene in ambito coniugale non basta senza prova di un successivo atto di interversione del possesso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto; nulla è stato disposto nei confronti della parte intimata rimasta contumace.
Norme richiamate
Sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salvo diversa previsione di legge; la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disapplichi una regola legale di valutazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. può integrare il vizio di nullità della sentenza solo nei casi in cui il giudice abbia violato il regime legale della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure che mirano a contestare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze istruttorie sono ammissibili solo nei limiti del vizio motivazionale qui previsto.
La presunzione di possesso utile ad usucapire richiede che il soggetto abbia una relazione di fatto autonoma con il bene; se la disponibilità iniziale deriva da un diverso rapporto, occorre la prova dell'interversione del possesso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale che l'ordinamento non le riconosce o abbia disatteso una regola legale di valutazione; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste della violazione di legge, se la critica investe in realtà l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Chi agisce per l'usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi del possesso utile, compreso l'animus possidendi; tale elemento può essere desunto dal corpus solo se emergono condotte oggettivamente incompatibili con il diritto altrui.
- Quando la disponibilità del bene derivi originariamente da un rapporto diverso dal possesso esclusivo, la prova dell'usucapione richiede anche la dimostrazione di un atto di interversione del possesso, non essendo sufficiente il mero godimento del bene.
- La valutazione di elementi come incuria dell'immobile, omessa manutenzione, mancato pagamento di utenze e tributi può legittimamente condurre il giudice di merito a escludere il possesso ad usucapionem.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente tenuto alla rifusione delle spese processuali e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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