Cassazione Penale, Sentenza n. 5702/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente contestava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Scapola Luca), rilevando che tali dichiarazioni erano il fulcro della decisione della corte territoriale; richiamava l'assoluzione del coimputato Bruno Salvatore per inattendibilità della stessa persona offesa e deduceva che ciò dovrebbe travolgere l'intera testimonianza. Sosteneva inoltre che l'intervento suo fu per legittima difesa (richiesta riconoscimento causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.), che non sarebbe stato provato il danno da risarcire e che la provvisionale fosse ingiustificata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi assolutamente generici e non conformi ai requisiti dell'art. 581, lett. d), c.p.p., nonché carente il principio di autosufficienza del ricorso per mancata allegazione o trascrizione integrale degli atti (depositi/testimonianze) richiamati. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse esaustiva e coerente, che le dichiarazioni della persona offesa potessero legittimamente fondare la condanna (anche da sole) e che risultassero elementi di riscontro nelle deposizioni di PG e di testimoni. Sui profili civilistici/risarcitori la Corte ha ritenuto non censurabile la liquidazione equitativa del danno, e ha ricordato l'indisponibilità del sindacato di legittimità su decisioni discrezionali come la provvisionale. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata esclusa perché non proposta specificamente in sede di appello e perché richiederebbe accertamenti fattuali ulteriori. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Stabilisce il requisito di specificità del ricorso: l'atto deve indicare i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e quindi inammissibile per violazione di questa norma.
art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
Conferma l'effetto sanzionatorio dell'omissione di specificità nei motivi di impugnazione, richiamata per motivare l'inammissibilità del ricorso.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che limita la trattazione orale in udienza pubblica ai soli ricorsi per i quali la modalità sia stata richiesta: citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ma non centrale nel dispositivo.
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/07/1989, n. 271
Richiama i limiti all'allegazione degli atti e le regole procedurali correlate; la Corte ha confermato l'onere del ricorrente di indicare e allegare puntualmente gli atti che si assumono travisati.
Norma sulla causa di non punibilità (legittima difesa) evocata dal ricorrente: la Corte ha escluso l'esame perché la questione non era stata specificamente proposta in appello e perché la sua applicazione richiederebbe ulteriori accertamenti fattuali.
Prevede la condanna alle spese e ad ulteriori somme in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
art. 612, co. 2 e art. 582, co. 2, c.p.
Norme sostanziali relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado e confermato in appello: citate come quadro fattuale delle imputazioni, benché il giudizio di legittimità si sia concentrato sulla ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: la genericità comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Principio di autosufficienza del ricorso: se si deducono vizi di motivazione basati su atti/processi verbali, è necessario trascriverli o allegarli integrati al ricorso; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili, fondare da sole la condanna anche quando la persona offesa è parte civile; la corte territoriale deve però motivare la valutazione e può valorizzare riscontri.
- Le valutazioni equitative del danno non patrimoniale e la concessione/quantificazione della provvisionale sono in gran parte insindacabili in cassazione, salvo totale mancanza di motivazione o macroscopica irragionevolezza.
- Questioni nuove o non dedotte specificamente in sede di appello (es. riconoscimento di cause di non punibilità) non possono essere esaminate dalla Corte di cassazione se richiedono accertamenti fattuali non evincibili dagli atti.
- Un ricorso inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) per colpa nella determinazione del ricorso.
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