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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5702/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente contestava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Scapola Luca), rilevando che tali dichiarazioni erano il fulcro della decisione della corte territoriale; richiamava l'assoluzione del coimputato Bruno Salvatore per inattendibilità della stessa persona offesa e deduceva che ciò dovrebbe travolgere l'intera testimonianza. Sosteneva inoltre che l'intervento suo fu per legittima difesa (richiesta riconoscimento causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.), che non sarebbe stato provato il danno da risarcire e che la provvisionale fosse ingiustificata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi assolutamente generici e non conformi ai requisiti dell'art. 581, lett. d), c.p.p., nonché carente il principio di autosufficienza del ricorso per mancata allegazione o trascrizione integrale degli atti (depositi/testimonianze) richiamati. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse esaustiva e coerente, che le dichiarazioni della persona offesa potessero legittimamente fondare la condanna (anche da sole) e che risultassero elementi di riscontro nelle deposizioni di PG e di testimoni. Sui profili civilistici/risarcitori la Corte ha ritenuto non censurabile la liquidazione equitativa del danno, e ha ricordato l'indisponibilità del sindacato di legittimità su decisioni discrezionali come la provvisionale. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata esclusa perché non proposta specificamente in sede di appello e perché richiederebbe accertamenti fattuali ulteriori. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    Stabilisce il requisito di specificità del ricorso: l'atto deve indicare i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e quindi inammissibile per violazione di questa norma.

  • art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.

    Conferma l'effetto sanzionatorio dell'omissione di specificità nei motivi di impugnazione, richiamata per motivare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che limita la trattazione orale in udienza pubblica ai soli ricorsi per i quali la modalità sia stata richiesta: citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ma non centrale nel dispositivo.

  • art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/07/1989, n. 271

    Richiama i limiti all'allegazione degli atti e le regole procedurali correlate; la Corte ha confermato l'onere del ricorrente di indicare e allegare puntualmente gli atti che si assumono travisati.

  • art. 131-bis, c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità (legittima difesa) evocata dal ricorrente: la Corte ha escluso l'esame perché la questione non era stata specificamente proposta in appello e perché la sua applicazione richiederebbe ulteriori accertamenti fattuali.

  • art. 616, c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e ad ulteriori somme in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • art. 612, co. 2 e art. 582, co. 2, c.p.

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado e confermato in appello: citate come quadro fattuale delle imputazioni, benché il giudizio di legittimità si sia concentrato sulla ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: la genericità comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • Principio di autosufficienza del ricorso: se si deducono vizi di motivazione basati su atti/processi verbali, è necessario trascriverli o allegarli integrati al ricorso; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili, fondare da sole la condanna anche quando la persona offesa è parte civile; la corte territoriale deve però motivare la valutazione e può valorizzare riscontri.
  • Le valutazioni equitative del danno non patrimoniale e la concessione/quantificazione della provvisionale sono in gran parte insindacabili in cassazione, salvo totale mancanza di motivazione o macroscopica irragionevolezza.
  • Questioni nuove o non dedotte specificamente in sede di appello (es. riconoscimento di cause di non punibilità) non possono essere esaminate dalla Corte di cassazione se richiedono accertamenti fattuali non evincibili dagli atti.
  • Un ricorso inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) per colpa nella determinazione del ricorso.

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