Cassazione Penale, Sentenza n. 27254/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da un'ordinanza del GIP confermata dal Tribunale del riesame di Lecce, che ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per una contestazione di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ulteriori episodi di cessione di cocaina. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di norme processuali per la dedotta mancanza di sottoscrizione digitale dell'ordinanza del riesame e per il mancato deposito nel portale telematico, con conseguente asserita nullità e perdita di efficacia della misura; 2) violazione della disciplina sostanziale sul reato associativo in materia di stupefacenti, sostenendo l'assenza del dolo specifico e della affectio societatis, con qualificazione del ricorrente come mero assuntore di hashish e marijuana o al più occasionale corriere; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. per difetto di esigenze cautelari e per l'asserita inadeguatezza della custodia in carcere, valorizzando la risalenza dei fatti, l'incensuratezza e l'assenza di attualità del pericolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondata la tesi secondo cui il deposito telematico fosse obbligatorio per le impugnazioni cautelari alla data di deposito dell'ordinanza del riesame, evidenziando che, nel periodo considerato, operava ancora un regime di alternativa tra deposito cartolare e telematico. Quanto al secondo motivo, ha giudicato le doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio indiziario, non consentita in sede di legittimità; ha comunque richiamato la motivazione del Tribunale del riesame, fondata su intercettazioni, sequestri e arresti, che avevano valorizzato la collaborazione dell'indagato con i vertici e gli altri sodali del gruppo, anche nella custodia, gestione e distribuzione della sostanza. Quanto al terzo motivo, lo ha reputato aspecifico perché non confrontato con la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha inoltre evidenziato che il riesame aveva correttamente ravvisato il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia in carcere alla luce della gravità e reiterazione delle condotte e del rinvenimento, al momento dell'arresto, di un bilancino di precisione e di 21 grammi di hashish. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
il delitto associativo in materia di stupefacenti richiede la partecipazione consapevole al sodalizio e il dolo specifico di contribuire al programma criminoso; la mera deduzione difensiva di un ruolo marginale o di semplice assuntore non è sufficiente a scalfire una motivazione cautelare non illogica fondata su intercettazioni e sequestri.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge, ma non può essere utilizzato per contestare in modo surrettizio la valutazione del compendio indiziario o per proporre questioni prive di reale fondamento normativo.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
la dedotta irregolarità del deposito dell'ordinanza e della sua sottoscrizione non integra invalidità quando, nel regime temporale applicabile, il deposito cartolare era ancora ammesso in alternativa a quello telematico.
la disciplina dell'efficacia della misura cautelare è stata richiamata dalla difesa, ma la Corte ha escluso che il mancato deposito nel portale telematico potesse determinare la caducazione del titolo, in assenza di obbligatorietà del deposito digitale.
"Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"
la disposizione, pur prevedendo in generale il deposito telematico, non era ancora pienamente operativa per il giudizio considerato secondo il regime transitorio richiamato dalla Corte.
art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022
le nuove disposizioni sul deposito telematico si applicano solo dal termine fissato dai regolamenti attuativi; fino a quel momento resta in vigore la disciplina transitoria.
art. 3, comma 3-ter, d.l. n. 217/2023
fino al 31 marzo 2026, per gli uffici indicati, il deposito nei procedimenti cautelari e in alcune impugnazioni può avvenire anche con modalità non telematiche.
ha reso obbligatorio il portale PDP per i depositi delle impugnazioni cautelari solo a decorrere dal 1 aprile 2026.
decreto 26 giugno 2026, n. 114
ha ulteriormente prorogato l'obbligatorietà del portale deposito atti penali al 31 dicembre 2026.
le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione devono essere valutati in concreto; la motivazione del riesame è stata ritenuta immune da censure perché fondata su elementi attuali e sintomatici della persistente operatività illecita.
il Tribunale del riesame ha applicato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere nei casi previsti, rilevando la gravità e la sistematicità delle condotte e la perdurante attualità del pericolo.
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
la Cancelleria deve curare gli adempimenti consequenziali alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare di legittimità, la censura sulla gravità indiziaria è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o una motivazione manifestamente illogica; non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova e diversa lettura delle risultanze investigative.
- La dedotta irregolarità del deposito di un provvedimento del riesame non comporta invalidità quando, al momento del deposito, il regime normativo transitorio consente ancora il deposito cartolare in alternativa a quello telematico.
- L'obbligatorietà del deposito telematico va verificata alla luce della disciplina transitoria e dei decreti attuativi: finché non sia scaduto il termine di operatività piena, il mancato uso del portale non determina di per sé nullità o inefficacia della decisione.
- In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prova cautelare della partecipazione può fondarsi su intercettazioni, sequestri e arresti che evidenzino collaborazione stabile con i vertici del sodalizio e compiti funzionali alla custodia, gestione e distribuzione della droga.
- Le doglianze sulle esigenze cautelari sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; la persistenza del pericolo di reiterazione può essere desunta anche da condotte recenti e da elementi di attività illecita rinvenuti al momento dell'arresto.
- La misura custodiale in carcere è legittima quando il giudice del riesame motivi in modo non illogico l'inadeguatezza delle misure meno afflittive, valorizzando la gravità, la sistematicità delle condotte e l'attualità del rischio di reiterazione.
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