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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6185 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITA' Rettifica delle dichiarazioni - Art. 44 del d.P.R. n. 441 del 1997 - Differenze inventariali - Nozione - Presunzioni di cessione e di acquisto di beni in evasione d'imposta - Prova contraria - Onere del contribuente - Irrilevanza esterna della circolare della Agenzia delle entrate.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva confermato il parziale annullamento dell’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2004. Con il primo motivo ha contestato la deducibilità delle spese legali sostenute per difendere dipendenti querelati da altri dipendenti in controversie sorte nell’ambito del rapporto di lavoro: secondo l’Agenzia, la generica connessione con le vicende aziendali non dimostrava l’inerenza richiesta per la deduzione. Con il secondo motivo ha contestato la decisione sulle differenze inventariali positive e negative, denunciando la violazione della disciplina del d.P.R. n. 441 del 1997 e un vizio di motivazione: la CTR aveva fatto riferimento ai criteri di prudenza della circolare dell’Agenzia n. 31/E del 2 ottobre 2006 e alla modesta entità degli scostamenti, senza applicare le presunzioni legali di cessione e acquisto né verificare se fossero state superate secondo i limiti stabiliti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che le spese legali dei dipendenti non sono deducibili per il solo fatto di essere genericamente connesse all’attività d’impresa: occorre che siano correlate a un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. Ha inoltre chiarito che la circolare n. 31/E orienta i verificatori durante l’accertamento, ma non vincola il giudice nel valutare la legittimità dell’atto già emesso; per le differenze inventariali devono applicarsi le presunzioni del d.P.R. n. 441 del 1997. Il contribuente può fornire prova contraria soltanto nei limiti di oggetto e di mezzi previsti dalla disciplina. Non esiste una soglia minima di scostamento sotto la quale l’Ufficio non possa accertare maggiori imposte. Il motivo relativo al vizio di motivazione sulle differenze inventariali è rimasto assorbito nella parte indicata dalla Corte.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    A integrare il requisito dell'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 109, non è sufficiente che il costo o la spesa siano conseguenti in senso generico all'esercizio dell'impresa, ma è necessaria la loro correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.

    La deducibilità richiede un collegamento concreto tra il costo e un’attività d’impresa potenzialmente produttiva di utili. La mera connessione generica con vicende aziendali o con l’interesse dell’impresa non basta; il principio è applicato alle spese legali sostenute per la difesa penale dei dipendenti.

  • Artt. 1, 3 e 4, comma 2, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441

    Ai sensi dell'art. 4, comma 2 medesimo D.P.R. le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le consistenze delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, comma 1, lett. d), o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta (c.d. differenze inventariali), costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.

    Le differenze inventariali costituiscono, per il periodo d’imposta controllato, presunzione legale di cessione o di acquisto. La presunzione è superabile dal contribuente, ma soltanto nei limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti dalla disciplina; la legge non prevede una soglia minima di scostamento che impedisca l’accertamento.

  • Art. 14, comma 1, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ai sensi dell'art. 4, comma 2 medesimo D.P.R. le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le consistenze delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, comma 1, lett. d), o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta (c.d. differenze inventariali), costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.

    La disposizione individua le scritture ausiliarie di magazzino rilevanti nel raffronto dal quale possono emergere differenze inventariali. La Corte la richiama come riferimento documentale per l’applicazione della presunzione prevista dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni sono richiamate quale base processuale dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo d’impresa non basta che esso sia stato sostenuto nell’interesse dell’azienda o sia genericamente collegato alle sue vicende: deve essere dimostrata la correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.
  • Le circolari dell’Amministrazione finanziaria possono fornire istruzioni operative ai verificatori, ma non sono norme vincolanti per il giudice e non determinano la legittimità dell’accertamento già emesso; la valutazione giudiziale deve fondarsi sulle disposizioni di legge applicabili.
  • Le differenze inventariali possono attivare presunzioni legali di cessione o di acquisto. Per superarle, il contribuente deve fornire prova contraria secondo i limiti di oggetto e di mezzi stabiliti dalla normativa, non è sufficiente richiamare in astratto la natura fisiologica degli scostamenti.
  • La modesta entità percentuale o assoluta delle differenze inventariali non esclude, da sola, il potere dell’Ufficio di accertare maggiori imposte: la disciplina non stabilisce una soglia minima.

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