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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39448/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Il ricorrente, quale conduttore di un locale commerciale e cedente di ramo d'azienda di un ristorante sito su una strada interessata da lavori pubblici, ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la prolungata chiusura della via al traffico durante il rifacimento della pavimentazione, sostenendo che il protrarsi dei lavori e la necessità di rifare l'opera avrebbero inciso sull'attività commerciale per oltre due anni. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello il rigetto è stato confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1655 e 2043 c.c. per non avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'appaltatore anche verso i terzi danneggiati dal ritardo e dai difetti dell'opera; 2) errore di percezione della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte ignorato la prova della chiusura della strada anche dopo il 15 novembre 2009 e della sua imputabilità ai convenuti; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda contro il direttore dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla sospensione dei lavori autorizzata dal Comune, stazione appaltante, e comunque privo di adeguata allegazione sul nesso tra chiusura della strada e danno lamentato, posto che la via era chiusa solo al traffico veicolare e non a quello pedonale. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che l'istruttoria richiesta era stata correttamente negata perché la chiusura non era integrale e il ricorrente non aveva specificamente allegato circostanze decisive quali l'originaria piena accessibilità veicolare o la presenza di parcheggi. Ha infine respinto il terzo motivo, qualificando come implicito il rigetto della domanda verso il direttore dei lavori e richiamando il principio per cui il direttore dei lavori tutela il committente vigilando sulla conformità dell'esecuzione al capitolato, senza rispondere della cattiva esecuzione imputabile all'appaltatore o della mancata vigilanza su profili marginali. Sono state poste a carico del ricorrente le spese dei controricorrenti ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità dell'appaltatore; la Corte rileva che la censura non si confronta con la decisione d'appello fondata sulla sospensione dei lavori autorizzata dal Comune.

  • art. 2043 c.c.

    invocato dal ricorrente come fonte di responsabilità aquiliana verso i terzi; la Corte ne esclude l'utilizzazione per carenza di specificità e per mancata dimostrazione del danno causalmente ricollegabile alla condotta dedotta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per asserita errata percezione della prova; la Corte lo reputa inidoneo a fondare la censura perché l'istruttoria era stata correttamente negata sulla base di circostanze non integralmente dimostrate.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ritiene che il rigetto della domanda nei confronti del direttore dei lavori fosse implicito nel rigetto complessivo della domanda risarcitoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro della censura per violazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi per violazione processuale e omessa pronuncia.

  • art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato solo per la trattazione camerale partecipata del ricorso.

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    richiamata per la conversione del d.l. n. 137/2020 e la disciplina della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'appaltatore verso terzi, la censura di legittimità è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la causa giustificativa della sospensione dei lavori disposta o autorizzata dalla stazione appaltante.
  • La responsabilità risarcitoria per la protrazione di lavori pubblici richiede un'allegazione puntuale del nesso causale tra la condotta dedotta e il danno lamentato; non basta invocare in termini generici la chiusura dell'area interessata.
  • Se la strada o l'area oggetto dei lavori è chiusa solo al traffico veicolare e resta percorribile dai pedoni, la deduzione di un pregiudizio commerciale deve spiegare in modo concreto perché tale limitazione abbia impedito o significativamente inciso sull'attività.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della domanda verso un soggetto è logicamente implicito nel rigetto della domanda principale fondata sui medesimi fatti e sulla medesima insussistenza di profili di colpa.
  • Il direttore dei lavori, in materia di appalto, risponde della vigilanza sulla conformità dell'opera al capitolato nell'interesse del committente, ma non della cattiva esecuzione imputabile all'autonoma iniziativa dell'appaltatore, né dell'omessa vigilanza su profili marginali dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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