Cassazione Penale, Ordinanza n. 22345/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza. La difesa ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'assunzione di alcol in misura superiore ai limiti di legge in occasione del sinistro; 2) nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La censura sul momento dell'accertamento alcolimetrico e sul tempo trascorso dal sinistro è stata sviluppata in chiave di ricostruzione del fatto e valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e versate in fatto le doglianze sullo stato di ebbrezza e sulla ricostruzione del sinistro, valorizzando la motivazione della Corte d'appello, ritenuta congrua e coerente. Quanto all'alcoltest, ha ribadito che, in presenza di accertamento strumentale conforme alla legge, grava sull'imputato l'onere di dimostrare circostanze idonee a privare l'esame della sua forza dimostrativa, e che il solo intervallo temporale tra la guida e l'esecuzione del test non basta. Ha inoltre ritenuto corretta la negazione dell'art. 131-bis c.p. in ragione del disvalore oggettivo della condotta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies cod. strada
La fattispecie è stata ricondotta alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, con richiamo agli aggravamenti/discipline speciali previsti dai commi indicati.
La causa di non punibilità è stata ritenuta non concedibile in ragione del rilevato disvalore oggettivo della condotta e della motivazione congrua della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, quando l'accertamento alcolimetrico è stato eseguito secondo la previsione normativa, l'imputato ha l'onere di allegare e dimostrare circostanze specifiche idonee a privare il dato strumentale della sua valenza probatoria.
- Il solo lasso di tempo intercorso tra la guida e l'esecuzione dell'alcoltest non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente a neutralizzare l'accertamento del tasso alcolemico.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto, della prova o della plausibilità della ricostruzione accolta dal giudice di merito.
- La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando la condotta presenti un significativo disvalore oggettivo e la motivazione sul punto sia coerente e immune da manifeste illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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