Cassazione Civile, Ordinanza n. 29367/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, aveva rettificato la categoria e la rendita di diciotto immobili di proprietà della contribuente siti nel Comune di Manfredonia. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello della contribuente ritenendo l’atto sufficientemente motivato perché basato sui dati catastali e sulla comparazione con altre unità della zona. In cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, sostenendo che la motivazione dell’avviso fosse insufficiente, in particolare perché l’Ufficio aveva anche modificato elementi di fatto essenziali della denuncia DOCFA, tra cui la consistenza e il numero di vani per alcune unità immobiliari, e non si era limitato a una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi dichiarati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia delle Entrate e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia di classamento catastale conseguente a DOCFA, la motivazione dell’avviso può essere sintetica solo quando l’Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica; se invece vengono modificati elementi fattuali rilevanti, come consistenza e numero di vani, è necessaria una motivazione più approfondita, idonea a esplicitare le differenze riscontrate e a consentire la difesa del contribuente. Poiché nel caso concreto la rettifica aveva riguardato anche la consistenza e il numero dei vani, la CTR non si era attenuta a tali principi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura era proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Impone l’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria; nel classamento DOCFA la motivazione può essere sintetica solo in presenza di mera diversa valutazione tecnica degli stessi dati dichiarati.
Richiamato quale parametro generale di motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche agli atti dell’amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nel procedimento di classamento catastale conseguente a DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se l’Ufficio non abbia disatteso gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza dipenda da una diversa valutazione tecnica del medesimo quadro fattuale.
- Se l’Ufficio rettifica elementi di fatto essenziali indicati nella denuncia DOCFA, come consistenza o numero dei vani, la motivazione dell’avviso deve essere più puntuale e specifica, perché deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della variazione e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.
- In caso di motivazione insufficiente di un avviso di classamento che modifichi dati fattuali rilevanti rispetto alla proposta DOCFA, la sentenza di merito che ne abbia ritenuto la sufficienza è cassabile per violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari.
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