Cassazione Civile, Ordinanza n. 14057/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti della società finanziata e di alcuni garanti, sulla base di un contratto di apertura di credito garantito da ipoteca stipulato nel 2011 con una banca poi incorporata nella ricorrente. Nel contratto era prevista una clausola di deroga della competenza territoriale in favore dei fori di Napoli e Avellino, indicati come sedi della banca stipulante. Il Tribunale, investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto tale clausola attributiva di competenza esclusiva e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, revocando il decreto. La banca ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. in relazione all’art. 2504-bis c.c. e falsa interpretazione della clausola, sostenendo che, al momento della proposizione del ricorso monitorio, per effetto della fusione per incorporazione la sede della banca incorporante era ormai in Modena, con conseguente competenza di quel foro; i resistenti hanno contrastato il regolamento.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che la clausola di deroga territoriale, quando individua come foro esclusivo quello in cui ha sede una delle parti e tale parte sia una società, è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche e deve essere riferita alla sede esistente al momento della proposizione della domanda. Poiché il ricorso monitorio era stato depositato dopo la fusione per incorporazione e la sede legale della banca incorporante era a Modena, la competenza spettava al Tribunale di Modena. È stata quindi cassata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Modena; le spese saranno regolate nella fase di merito.
Norme richiamate
art. 28 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma sulla competenza territoriale derogabile, in combinazione con l'art. 29 c.p.c., per contestare la decisione del Tribunale
art. 29 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma sulla deroga convenzionale della competenza territoriale
art. 2504-bis c.c.
richiamato per affermare che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata e fa riferimento alla successione della incorporante
art. 19 c.p.c.
utilizzato dalla Corte come parametro di confronto: la clausola che individua il foro della sede sociale conferma sostanzialmente il foro generale delle persone giuridiche
Cass., n. 18724/2017
precedente richiamato per il principio secondo cui la clausola che richiama il foro della sede legale della banca radica la competenza nel luogo della sede al momento della domanda
Cass., S.U., n. 21970/2021
richiamata per il principio per cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata
Cass., n. 34090/2022
richiamata come precedente sovrapponibile alla fattispecie, nel senso che la sede rilevante è quella dell'incorporante al momento della domanda
Massime di principio
- La clausola contrattuale che devolve la competenza territoriale al foro della sede di una delle parti societarie va interpretata con riferimento alla sede esistente al momento della proposizione della domanda, salvo diversa e inequivoca pattuizione.
- Quando la clausola di foro esclusivo coincide con il foro della sede di una persona giuridica, essa conferma sostanzialmente il foro generale delle persone giuridiche e sopprime la competenza alternativa degli altri giudici.
- In caso di fusione per incorporazione, la società incorporata si estingue e non può più fungere da parametro per individuare la sede rilevante ai fini della competenza; rileva la sede della società incorporante al momento dell'azione.
- Nel regolamento di competenza, la corretta interpretazione della clausola contrattuale e dell'effetto estintivo della fusione sulla parte societaria sono decisive per stabilire quale ufficio giudiziario sia territorialmente competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14028/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14032/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14037/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14038/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14044/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14053/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →