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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31412/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e del suo socio maggioritario, in relazione a movimentazioni bancarie ritenute dall'Ufficio non giustificate e quindi imputabili a ricavi occulti. I contribuenti avevano poi proposto revocazione avverso una precedente sentenza di appello della CTR, deducendo errore di fatto ex art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 395, n. 4, c.p.c., perché il giudice d'appello non avrebbe considerato la documentazione prodotta a giustificazione delle operazioni bancarie. La CTR, in sede di revocazione, ha accolto il ricorso e ha confermato l'annullamento degli avvisi. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della revocazione per mancanza dei presupposti di legge e per asserita pendenza del termine per ricorrere in cassazione; 2) violazione delle norme sulla revocazione, sostenendo che l'istanza mirasse in realtà a un nuovo esame del merito e non a correggere un errore di fatto; 3) omessa pronuncia / violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR valorizzato documenti che l'Ufficio riteneva non pertinenti rispetto alle ragioni dell'appello; 4) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in materia di accertamenti bancari, deducendo che il contribuente doveva provare la non riferibilità ai ricavi delle somme movimentate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque pronunciato sulla revocazione e che, nel regime ratione temporis applicabile, l'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 ammetteva la revocazione ordinaria avverso le sentenze delle commissioni tributarie per i motivi di cui all'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. Ha respinto il secondo motivo, riconoscendo che la CTR aveva correttamente qualificato come errore revocatorio la svista percettiva consistita nell'escludere l'esistenza di documenti invece ritualmente prodotti in giudizio. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché sotto la veste di violazioni processuali e di legge miravano in realtà a ottenere un riesame del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel testo applicabile, ammette la revocazione ordinaria contro le sentenze delle commissioni tributarie per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.; per le sentenze scadute in appello opera la revocazione straordinaria per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in una svista percettiva, cioè nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile dagli atti; non deve coinvolgere valutazioni logico-giuridiche del giudice

  • art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.

    sono i motivi di revocazione ordinaria richiamati per le sentenze tributarie ancora impugnabili

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando, sotto la denuncia di un vizio processuale, mira in realtà a un riesame del merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la dedotta violazione di legge è inammissibile se maschera una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide il petitum e la causa petendi sulla base di una ricostruzione fattuale autonoma, purché restino immutati domanda ed oggetto del giudizio

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dall'Ufficio per sostenere che, in caso di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere di provare che le somme non sono imputabili a ricavi

  • art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione favorevole all'erario superabile dal contribuente con idonea prova documentale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nella fase di legittimità

Massime di principio

  • In tema di revocazione, costituisce errore di fatto revocatorio la falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di documenti o fatti risultanti dagli atti di causa, purché la svista sia decisiva e non si traduca in una valutazione giuridica o probatoria del materiale processuale.
  • La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito già deciso; quando il motivo, pur formalmente denunciato come vizio processuale o violazione di legge, mira sostanzialmente alla rivalutazione della controversia, il ricorso per cassazione è inammissibile.
  • Nel processo tributario, la revocazione ordinaria è ammissibile contro le sentenze delle commissioni tributarie nei casi previsti dall'art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., secondo il regime vigente ratione temporis; non è necessario che la sentenza sia passata in giudicato se l'impugnazione è ancora nei limiti di legge.
  • In materia di accertamenti bancari, il contribuente può superare la presunzione fiscale solo mediante prova documentale idonea e specifica sulla riferibilità delle movimentazioni a operazioni non imponibili o comunque non produttive di ricavi.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice risponde alla domanda e alle eccezioni dedotte sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, purché non muti il thema decidendum e il contraddittorio sia rispettato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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