Cassazione Civile, Ordinanza n. 33112/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per eccesso di velocità rilevato con apparecchiatura elettronica. La destinataria propose opposizione al Prefetto, che la rigettò con ordinanza ingiungendo il pagamento della sanzione e delle spese. Successivamente la stessa propose opposizione davanti al Giudice di Pace, che rigettò il ricorso senza che le fosse stata notificata la copia del ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. La parte soccombente appellò, ma il Tribunale dichiarò l'appello inammissibile perché proposto oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 327, 133 e 136 c.p.c., degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, degli artt. 204 e 205 C.d.S. e dell'art. 39 L. 120/2010, sostenendo che la tardività dell'appello fosse giustificata dalla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza da parte della cancelleria, anche via PEC; 2) violazione degli artt. 205 C.d.S. e 30 L. 120/2010, per avere la Prefettura agito in grado di appello mediante un funzionario; 3) violazione degli artt. 176 e 183 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 25 L. 183/2011, per mancata comunicazione al difensore, all'indirizzo PEC indicato, del decreto di fissazione dell'udienza e della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendoli infondati. Ha affermato che il termine lungo di impugnazione non può essere evitato dalla parte che abbia introdotto il giudizio e quindi conosca la pendenza del processo, poiché essa ha l'onere di attivarsi con diligenza presso la cancelleria per seguire l'andamento del procedimento; nel caso concreto, peraltro, la ricorrente aveva dedotto di aver avuto comunque conoscenza informale dell'udienza e di aver promosso iniziative nel medesimo ufficio, sicché non poteva invocare ignoranza incolpevole. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che fosse applicabile al giudizio iniziato nel 2010 la disciplina introdotta dalla L. 183/2011 sulle comunicazioni telematiche e ha richiamato il regime del domicilio in cancelleria ex art. 82 R.D. 37/1934, anche evidenziando la mancata allegazione di un'indicazione esclusiva della PEC. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare non è escluso per la parte che, avendo promosso il giudizio o comunque conoscendone la pendenza, non dimostri un'effettiva ignoranza incolpevole del processo o del provvedimento.
Richiamati dalla ricorrente in tema di comunicazioni di cancelleria; la Corte ha escluso che la mancata comunicazione nel caso concreto esonerasse la parte dall'onere di attivarsi con diligenza.
Richiamati come norme dell'opposizione a sanzione amministrativa, senza che la Corte ne fondasse l'accoglimento dei motivi di ricorso.
artt. 204 e 205 D.Lgs. 285/1992
Richiamati dalla ricorrente in relazione all'opposizione a verbale del codice della strada; il loro richiamo non ha inciso sull'esito, essendo decisiva la tardività dell'appello.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina delle notifiche e comunicazioni, ma ritenuto non utile a superare la tardività dell'impugnazione.
Richiamato nel secondo motivo sulla legittimazione della Prefettura in giudizio; la censura è stata assorbita dal rigetto delle altre doglianze.
Richiamato per contestare la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; motivo assorbito.
Invocati per lamentare la mancata comunicazione di atti e provvedimenti al difensore; la Corte ha escluso la violazione, rilevando il diverso regime applicabile ratione temporis.
Le modifiche sul processo telematico e sulle comunicazioni via PEC non erano applicabili al giudizio introdotto nel 2010; la Corte ha valorizzato il discrimine temporale fissato dalla norma.
art. 82 R.D. 37/1934
In assenza di valida disciplina telematica applicabile e di specifica domiciliazione digitale esclusiva, resta operativa la regola della domiciliazione presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita.
I documenti depositati con la memoria sono stati dichiarati inammissibili perché non pertinenti all'ammissibilità del ricorso e perché non rispettavano gli oneri di deposito previsti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per affermare che l'indicazione della PEC può incidere sul regime delle comunicazioni solo nel contesto normativo applicabile e nei limiti previsti.
Richiamato in combinazione con l'art. 125 c.p.c. per il diverso regime delle comunicazioni telematiche nel processo civile.
Massime di principio
- La parte che ha promosso il giudizio o comunque ne conosce la pendenza non può invocare l'ignoranza incolpevole per sottrarsi al termine lungo di impugnazione: grava su di essa un dovere di diligenza nel seguire l'andamento del processo e nel verificare gli esiti presso la cancelleria.
- La mancata comunicazione o notificazione di atti di causa non rende automaticamente tempestiva un'impugnazione tardiva, se la parte era comunque in grado di conoscere il processo o l'udienza e non ha dimostrato un concreto impedimento non imputabile.
- Le modifiche introdotte dalla disciplina del processo telematico e delle comunicazioni via PEC si applicano solo ai procedimenti ricompresi nel relativo ambito temporale; nei giudizi anteriori continua a operare il regime previgente, incluso il criterio del domicilio presso la cancelleria quando non vi sia valida domiciliazione digitale esclusiva.
- Nel ricorso per cassazione le censure processuali devono essere specifiche e devono indicare i fatti processuali rilevanti in modo da consentirne il controllo; non è sufficiente una deduzione generica di irregolarità.
- Quando il ricorso è rigettato per una ragione assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono esame nel merito.
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