Cassazione Civile, Ordinanza n. 20532/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, eseguito da alcuni condomini in forza di una sentenza poi cassata, di somme richieste dal condominio per il consumo dell'acqua e per la manutenzione/pulizia del cortile comune. Dopo la cassazione parziale della precedente decisione e la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, i condomini hanno agito per ottenere la restituzione di quanto versato. In primo grado la domanda di restituzione è stata accolta solo per le somme relative all'acqua e per metà delle spese processuali, mentre è stata esclusa la restituzione delle somme riferite al cortile comune. In appello la domanda è stata dichiarata inammissibile perché ritenuta proposta davanti a un giudice non competente funzionalmente, e il ricorrente è stato inoltre condannato per lite temeraria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 389 e 393 c.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la domanda restitutoria dovesse poter essere proposta al giudice ordinariamente competente dopo l'estinzione del rinvio; 2) violazione dell'art. 96 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la condanna per responsabilità aggravata nonostante l'offerta del condominio di restituire parte delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta esclusivamente dinanzi al giudice funzionalmente competente per effetto del rinvio, e non al giudice ordinario, anche se il giudizio di rinvio non sia stato riassunto o si sia estinto. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché la Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla colpa grave e sull'abuso del processo, valorizzando la sostanziale correttezza della decisione e l'offerta spontanea di restituzione già formulata dal condominio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 393 c.p.c. per escludere che la domanda restitutoria potesse essere proposta al giudice ordinariamente competente invece che al giudice del rinvio.
Indicata come norma che collega la domanda di restituzione alla fase processuale del rinvio e alla competenza funzionale del relativo giudice, anche se il rinvio non viene riassunto o si estingue.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di azione; la Corte non ne ha ricavato una deroga alla competenza funzionale individuata dalla giurisprudenza.
La Corte ritiene legittima la condanna per lite temeraria quando la parte agisca con colpa grave abusando del processo, con motivazione congrua del giudice di merito.
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato quale parametro per il contributo unificato ulteriormente dovuto.
Citando la precedente vicenda, è richiamato il principio per cui il partecipante alla comunione è obbligato alle spese di conservazione e godimento del bene comune senza necessità di una delibera assembleare, dovendo provarsi solo l'esistenza della comunione/condominio.
Richiamato per escludere che le spese per la fornitura dell'acqua, ripartite internamente secondo contatori o millesimi, ricadano nel suo ambito.
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata appartiene alla competenza funzionale del giudice della fase di rinvio e non può essere proposta al giudice ordinariamente competente, neppure quando il giudizio di rinvio non sia stato riassunto o si sia estinto.
- Il venir meno del giudizio di rinvio non sposta la competenza sulla domanda restitutoria, che resta ancorata alla vicenda processuale originata dalla cassazione della sentenza.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata quando la parte abbia coltivato una lite con colpa grave e in modo abusivo, e la motivazione è sufficiente se valorizza elementi oggettivi del comportamento processuale e la palese non necessità del contenzioso.
- Nelle controversie condominiali o di comunione, le spese di conservazione e godimento del bene comune gravano sui partecipanti come obbligazioni propter rem, senza necessità di una specifica delibera, essendo sufficiente la prova della comunione o del condominio.
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