Cassazione Penale, Sentenza n. 37145/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per peculato ex art. 314 c.p. per essersi appropriato dei proventi delle giocate 10eLotto pari a euro 140.041,92; censure principali: (1) errata qualificazione del fatto come peculato anziché appropriazione indebita (art. 646 c.p.), deducendo la mancata sussistenza della qualità di incaricato di pubblico servizio; (2) errori nella quantificazione della somma stabilita a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322‑quater c.p. e dell'art. 165 c.p., comma 4, in particolare mancata deduzione delle somme effettivamente recuperate (esazione di fideiussioni) e qualificazione della misura come confisca; e omessa indicazione del termine entro il quale eseguire il pagamento cui è subordinata la sospensione della pena (art. 165 c.6 c.p.p.)
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo profilo relativo alla qualificazione soggettiva: il gestore della ricevitoria è stato ritenuto incaricato di pubblico servizio e il fatto configurabile come peculato. Ha invece accolto parzialmente il ricorso: la sentenza di appello è annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia limitatamente alla determinazione della somma da pagare a titolo di riparazione pecuniaria (tenendo conto delle somme effettivamente escusse e delle garanzie riscosse dall'amministrazione) e al termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento in relazione alla sospensione della pena. La sentenza è stata quindi cassata e rinviata per nuovo giudizio su questi punti.
Norme richiamate
Applicato alla condotta del titolare della ricevitoria: chi riceve denaro nell'interesse della pubblica amministrazione e se ne appropria realizza il reato di peculato per interversione del titolo di possesso quando sia riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Ritenuta non applicabile nella fattispecie perché l'imputato svolgeva funzioni assimilabili a incarico di pubblico servizio; dunque la condotta non è mera appropriazione indebita ma peculato.
art. 322‑quater cod. pen. (riparazione pecuniaria)
La misura ha natura prevalente compensativa/riparativa (non meramente confiscatoria); la somma determinata deve essere parametrata al prezzo e al profitto del reato ma depurata delle somme effettivamente recuperate dall'amministrazione tramite garanzie o procedure coatte.
art. 165 cod. proc. pen. (comma 4 e comma 6)
Comma 4: disciplina la possibilità che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento di una somma alla parte lesa; tale pagamento ha natura risarcitoria e può esaurire o integrare l'obbligo risarcitorio. Comma 6: il termine per adempiere all'obbligo è elemento essenziale e deve essere fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; se non fissato, decorrono i termini di cui all'art. 163 c.p.
art. 163 cod. pen. (termini per l'adempimento in difetto di fissazione)
Fornisce i termini ordinari (due o cinque anni a seconda dei casi) che decorrono dal passaggio in giudicato se il giudice non ha fissato il termine per l'adempimento dell'obbligo collegato alla sospensione condizionale della pena.
d.P.R. n. 602/1973, art. 72‑bis (pignoramento presso terzi e riscossione)
Riferimento operativo per valutare l'effetto delle procedure coatte di riscossione o dell'escussione di garanzie sul calcolo del profitto del reato; somme effettivamente riscosse devono incidere sulla quantificazione del profitto e quindi sulla riparazione pecuniaria.
Massime di principio
- Il gestore/concessionario di una ricevitoria o di un monopolio che riscuote somme per conto dello Stato può essere qualificato incaricato di pubblico servizio; in tal caso l'appropriazione dei proventi integra il reato di peculato e non l'appropriazione indebita.
- La riparazione pecuniaria prevista per i reati commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ha natura compensativa: nella quantificazione il giudice deve tenere conto delle somme effettivamente recuperate dall'amministrazione (escussione di fideiussioni, riscossioni coatte) e non applicare una misura superiore al reale profitto del reato.
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma, il termine per adempiere è elemento essenziale: il giudice deve fissarlo in sentenza; in difetto opera il termine legale previsto dall'art. 163 c.p.
- Non si devono confondere le diverse funzioni di confisca e di riparazione pecuniaria: il profitto del reato è parametro di quantificazione della riparazione ma la misura non può essere trattata automaticamente come confisca per equivalente senza rispetto del principio di proporzione e delle somme effettivamente recuperate.
- Chi contesta la quantificazione del profitto o della riparazione deve produrre e documentare gli atti relativi a garanzie escusse o riscossioni effettuate dall'amministrazione; il giudice deve esaminare tale documentazione prima di liquidare la somma dovuta.
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