Cassazione Civile, Ordinanza n. 10304/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte della resistente, di un fondo rustico confinante con quello dei ricorrenti, che assumevano effettuato in violazione del loro diritto di prelazione agraria e chiedevano l'accertamento del diritto di riscatto. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio del riscatto agrario. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 342, 345 e 346 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso d'ufficio sull'insussistenza dei presupposti della prelazione oltre i limiti dell'appello della controparte; (2) violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., per asserito travalicamento dei poteri del giudice d'appello nel rimettere in discussione requisiti già verificati dal primo giudice, con motivazione ritenuta apparente e illogica; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 8 e 31 l. n. 590/1965 e dell'art. 7 l. n. 817/1971, deducendo che la Corte avesse erroneamente valutato le prove e sovvertito il contenuto degli elementi istruttori relativi ai requisiti per la prelazione; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese nonostante l'asserito accoglimento parziale delle difese della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo e inammissibile il terzo. In sintesi, ha affermato che la Corte d'appello aveva legittimamente riesaminato la sussistenza dei presupposti del diritto di prelazione/riscatto agrario, essendo tali presupposti stati contestati in appello; che le censure dei ricorrenti miravano in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove, estraneo al sindacato di legittimità; che non ricorreva alcun vizio di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi; e che la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non essendo censurabile in cassazione se non per violazione del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere il superamento dei limiti dell'appello, ma la Corte ha escluso la violazione perché i requisiti della prelazione risultavano comunque contestati in appello.
richiamato in relazione ai limiti del devolutum; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
richiamato dai ricorrenti; la Corte ha escluso che il giudice d'appello avesse pronunciato ultra petita o fuori dai limiti devolutivi.
invocato dai ricorrenti, ma ritenuto inconferente rispetto alla possibilità del giudice d'appello di riesaminare i presupposti del diritto azionato.
richiamato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su questioni non devolute; la Corte ha escluso la violazione.
richiamato insieme agli artt. 112 e 115 c.p.c.; la Corte non ha ravvisato violazioni.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la doglianza mirava a un riesame del merito non consentito.
richiamato per denunciare una falsa valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del fatto.
art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590
richiamato come norma sostanziale in tema di prelazione agraria; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della critica alla ricostruzione fattuale.
art. 31 l. 26 maggio 1965 n. 590
richiamato dai ricorrenti quale norma di riferimento per i requisiti del riscatto/prelazione agraria.
art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817
richiamato dai ricorrenti quale norma sui presupposti del diritto di prelazione agraria.
richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ribadito che il soccombente può essere condannato alle spese secondo il principio di soccombenza.
richiamato per sostenere la necessità di compensazione; la Corte ha affermato che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
evocato come parametro dei primi motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto le censure infondate.
evocato come parametro del terzo motivo; la Corte ha qualificato la doglianza come tentativo di riesame del merito e l'ha dichiarata inammissibile.
richiamato in tema di requisiti del ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame di fatti decisivi.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per i requisiti di specificità nella deduzione del vizio di omesso esame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se la doglianza mira a ottenere una nuova valutazione delle prove, essa è inammissibile o, al più, attiene al vizio di motivazione nei limiti rigorosi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Quando in appello viene contestato il riconoscimento di un diritto sostanziale fondato su presupposti legali, il giudice d'appello può riesaminare anche la prova dei requisiti costitutivi del diritto, verificando se l'attore abbia assolto i relativi oneri probatori.
- Il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi è deducibile solo se il ricorrente indica un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque valutato.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; se invece il percorso argomentativo è comprensibile e coerente, la censura è infondata.
- La regolazione delle spese di lite e la scelta di compensarle, in tutto o in parte, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
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