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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00085/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto stipulato il 1° settembre 2008 tra una società committente e una società appaltatrice. La committente ha agito davanti al Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice e il risarcimento dei danni. L'appaltatrice ha eccepito l'incompetenza territoriale e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture rimaste insolute. Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione, ha condannato l'appaltatrice al risarcimento del danno e ha rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione l'appaltatrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 19 ss. c.p.c. e 1341 c.c., sostenendo che la clausola di deroga alla competenza territoriale non poteva essere ritenuta vessatoria e inefficace perché il contratto sarebbe stato specificamente negoziato e sottoscritto, non predisposto unilateralmente; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1453 ss. c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe applicato la disciplina generale della risoluzione per inadempimento anziché quella speciale dell'appalto e che avrebbe erroneamente respinto la domanda di pagamento dei lavori eseguiti assumendo il mancato completamento dell'opera.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione della controricorrente. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ex art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia, e non è stato applicato l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 19 ss. c.p.c.

    Richiamati come parametro per la questione della competenza territoriale e della validità della deroga pattizia alla competenza.

  • art. 1341 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione della clausola di deroga della competenza come vessatoria e la conseguente inefficacia.

  • artt. 1453 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il consigliere delegato aveva proposto la definizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    È la norma base per la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 25485/2018

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui, in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non opera l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è oggetto di rinuncia accettata dalla parte controricorrente, il giudizio si estingue ex art. 391 c.p.c. senza che la Corte debba esaminare i motivi di impugnazione.
  • L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia al ricorso impedisce la pronuncia sulle spese di lite da parte della Corte di cassazione.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, le questioni di merito prospettate nei motivi restano assorbite e non vengono decise dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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