Cassazione Civile, Ordinanza n. 00085/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto stipulato il 1° settembre 2008 tra una società committente e una società appaltatrice. La committente ha agito davanti al Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice e il risarcimento dei danni. L'appaltatrice ha eccepito l'incompetenza territoriale e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture rimaste insolute. Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione, ha condannato l'appaltatrice al risarcimento del danno e ha rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione l'appaltatrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 19 ss. c.p.c. e 1341 c.c., sostenendo che la clausola di deroga alla competenza territoriale non poteva essere ritenuta vessatoria e inefficace perché il contratto sarebbe stato specificamente negoziato e sottoscritto, non predisposto unilateralmente; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1453 ss. c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe applicato la disciplina generale della risoluzione per inadempimento anziché quella speciale dell'appalto e che avrebbe erroneamente respinto la domanda di pagamento dei lavori eseguiti assumendo il mancato completamento dell'opera.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione della controricorrente. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ex art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia, e non è stato applicato l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamati come parametro per la questione della competenza territoriale e della validità della deroga pattizia alla competenza.
Invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione della clausola di deroga della competenza come vessatoria e la conseguente inefficacia.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto.
Il consigliere delegato aveva proposto la definizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorso.
È la norma base per la dichiarazione di estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione perché l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 25485/2018
Richiamata a sostegno del principio secondo cui, in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non opera l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è oggetto di rinuncia accettata dalla parte controricorrente, il giudizio si estingue ex art. 391 c.p.c. senza che la Corte debba esaminare i motivi di impugnazione.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia al ricorso impedisce la pronuncia sulle spese di lite da parte della Corte di cassazione.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- In presenza di rinuncia al ricorso, le questioni di merito prospettate nei motivi restano assorbite e non vengono decise dalla Corte.
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