Cassazione Civile, Ordinanza n. 23872/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato da un'associazione temporanea di imprese con un Comune. La società mandataria/capogruppo ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento del mandatario speciale dell'associazione, che avrebbe gestito in modo non conforme gli obblighi assunti nell'ambito della ripartizione dei lavori tra le imprese aderenti al raggruppamento. In appello la domanda era stata respinta perché ritenuta infondata in fatto: i giudici di merito avevano escluso che il mandatario avesse violato gli obblighi contestati, rilevando la consapevolezza e l'accettazione, da parte della società attrice, delle modifiche alla ripartizione dei lavori e la sua comunque conservata possibilità di effettuare i riparti. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto undici motivi, deducendo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. e omesso esame dei motivi di appello; motivazione omessa o apparente; violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa verifica del materiale probatorio; violazione dell'art. 1713 c.c. sugli obblighi del mandatario; omesso esame di fatti decisivi relativi alla conoscenza delle modifiche, all'impossibilità di ripartire, alla questione della forma delle modifiche contrattuali, alla difformità dell'offerta prezzi e alla natura degli atti dell'appalto; violazione delle norme sulla forma ad substantiam della modificazione dell'atto costitutivo dell'ATI; violazione degli artt. 2730-2735 c.c. per omessa considerazione di una nota che, secondo la ricorrente, integrava confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi motivi perché l'art. 342 c.p.c. non è parametro per sindacare la motivazione della sentenza d'appello e perché la corte territoriale aveva comunque esaminato in modo complessivo le censure, aderendo alla valutazione di fatto del primo giudice. Ha escluso il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per i motivi di omesso esame, poiché la sentenza d'appello confermativa integrava una "doppia conforme". Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 116 c.p.c., poiché la ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sull'art. 1713 c.c. e quella sulla confessione, perché formulate come violazioni di legge ma dirette sostanzialmente a contestare la ricostruzione dei fatti. Il motivo sulla nullità formale della modifica dell'atto costitutivo dell'ATI è stato reputato inammissibile per carenza di interesse, essendo irrilevante rispetto alla domanda risarcitoria fondata sull'asserito inadempimento del mandatario e sul danno allegato. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non è parametro per valutare l'adeguatezza della motivazione della sentenza d'appello, essendo norma che disciplina specificamente la forma e il contenuto dell'atto di appello
non consente di censurare come violazione di legge la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando la sentenza d'appello confermi quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto e ricorra una doppia conforme, nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o disattenda il prudente apprezzamento nei casi previsti; non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio
richiama gli obblighi del mandatario, ma la censura che mira a una diversa ricostruzione dei fatti e non a una falsa applicazione della norma è inammissibile
richiamati dalla ricorrente in tema di forma e prova delle modificazioni negoziali, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse rispetto alla domanda proposta
art. 11 del d.lgs. n. 163/2006
richiamato per sostenere la nullità della modificazione dell'ATI, ma ritenuto inconferente ai fini dell'accertamento del preteso inadempimento e del danno
la pretesa confessione è stata ritenuta irrilevante rispetto alla ratio decidendi, perché non idonea a scardinare l'accertamento di insussistenza dell'inadempimento e del danno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti in una deduzione di violazione di legge: la falsa applicazione delle norme presuppone un errore nella sussunzione di un fatto pacifico, non una diversa lettura del compendio istruttorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento nei casi previsti; non basta lamentare che il giudice abbia valutato male le risultanze probatorie.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi nei limiti ordinari, per effetto della disciplina della doppia conforme.
- Una censura è inammissibile per carenza di interesse se investe la validità o efficacia di un atto che, anche ove invalidato, non inciderebbe sul fatto costitutivo della domanda o sul danno allegato.
- La presenza di una modifica unilaterale di un negozio associativo, ove contestata, non rileva ai fini della responsabilità risarcitoria se i giudici di merito accertano che il soggetto che agisce ha comunque conosciuto e accettato la ripartizione dei lavori e ha conservato la possibilità di eseguire i riparti senza ostacoli imputabili al convenuto.
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